Prescrizione Tributi Locali, la Cassazione si pronuncia sui termini con la Sentenza n. 29996/2018. Ecco tutti i dettagli.
Nel caso in questione, Agenzia delle Entrate-Riscossione deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2946 e.e., in riferimento all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto che la prescrizione del credito tributario sottostante agli avvisi impugnati e relativo al mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani fosse quinquennale benché la cartella fosse divenuta definitiva, invece di applicare il termine di prescrizione ordinario decennale, ex art. 2946 e.e., trattandosi di crediti iscritti a ruolo cd oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore.
Prescrizione Tributi Locali: la Sentenza della Cassazione
La scadenza del termine perentorio previsto per opporsi o impugnare un atto della riscossione mediante ruolo o comunque, riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” dcl termine di prescrizione breve eventualmente previsto, in quello ordinario decennale, secondo le previsioni dell’art. 2946 e.e. (relativo al termine di prescrizione ordinaria).
Infatti, la prescrizione è fissata, anche una volta che la cartella sia divenuta definitiva, dalla legge regolativa dcl tributo, ad eccezione dcl caso nel quale il titolo che fonda la cartella sia un titolo giudiziale definitivo. Pertanto, la prescrizione è più breve di quella decennale, se la legge istitutiva del tributo così stabilisca, mentre, è ordinaria decennale, ex art. 2946 e.e., se non è previsto un termine di prescrizione del tributo più breve
Con la Sentenza n. 29996/2018 la Cassazione sentenzia che
«nel caso di specie, trattandosi di tributo locale secondo la giurisprudenza di questa Corte tali tributi (a differenza di quelli erariali) – sono “prestazioni periodiche” e, come tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2948 comma 4 cod. civ., che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale (Cass. sent n. 4283 del 23.02.2010, 10344/15, 4322/15, 22543/17)».
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