Termini di Prescrizione dei Tributi Locali: ecco un riepilogo utile per fare chiarezza sull’argomento.
La disciplina degli istituti della prescrizione e della decadenza è dettata dal codice civile, rispettivamente, agli articoli 2934 e 2964 e ss.
Secondo l’art. 2934 c.c. (Estinzione dei diritti) Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Secondo l’art. 2964 (Inapplicabilita’ di regole della prescrizione) Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione.
Come ben risaputo, tutti i tributi, devono essere pagati dai contribuenti nei termini stabiliti altrimenti l’ente impositore può agire per la riscossione forzosa del dovuto. L’azione di riscossione, tuttavia, non può essere iniziata trascorso un determinato periodo di tempo dal momento in cui la tassa doveva essere spontaneamente pagata
Il giudizio della CTR Lombardia
I tributi locali sono prestazioni periodiche e rientrano dunque nell’ambito applicativo dell’art. 2948, comma 4, c.c. che stabilisce la prescrizione quinquennale successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione. I crediti di natura erariale, invece, soggiaciono al termine prescrizionale decennale.
Lo ha precisato la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia nella sentenza n. 2479/2018 (a questo link un approfondimento).
Richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 4283/2010) la CTR ha infatti evidenziato che è stato fissato in cinque anni il termine prescrizionale per la riscossione di diversi tributi, contributi e canoni (per l’uso di suolo pubblico, per la concessione d’uso per passo carrabile ed il canone acqua).
Dunque le azioni esecutive esperite da Equitalia, o da altri soggetti incaricati dalle amministrazioni comunali che riscuotono a mezzo ingiunzione, non possono essere adottate oltre il termine di 5 anni, a meno che non sia stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.
Il termine quinquennale vale anche per le ganasce fiscali. Infatti, è illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo emanato oltre i 5 anni, ancorché si tratti di una misura cautelare.
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