IppodromoGli eurogiudici chiariscono i presupposti per detrarre l’imposta assolta dal gestore della scuderia e l’aliquota applicabile ai servizi forniti nel contesto di un’attività economica.

 

Protagonista della controversia, approdata dinanzi alla Corte di giustizia dell’Ue, è un soggetto passivo Iva che gestisce scuderie per cavalli da corsa, impiegando nelle proprie strutture sportive oltre a cavalli propri anche cavalli altrui al fine di prepararli alle corse. I ricavi di tale attività erano costituiti dai premi vinti dai cavalli di proprietà della scuderia e dalle percentuali di premi vinti da cavalli altrui, ricevute in quanto allenatore. Un’altra parte era generata da pagamenti corrisposti per la preparazione alle corse di cavalli altrui. Il gestore della scuderia riteneva che l’incasso dei premi vinti dai propri cavalli e delle percentuali di premi vinti da cavalli altrui costituissero il corrispettivo di operazioni attive soggette all’Iva, con applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento, in quanto operazioni relative all’uso di impianti sportivi. Conseguentemente, il gestore della scuderia esercitava il diritto di detrazione dell’Iva sui beni e servizi imponibili acquistati che riguardavano sia i suoi cavalli sia quelli di altri proprietari.

 

L’Amministrazione finanziaria della repubblica Ceca contestava al gestore della scuderia sia la richiesta di detrarre integralmente l’Iva assolta a monte sugli acquisti sia l’assoggettamento all’aliquota Iva ridotta dei servizi prestanti consistenti nell’allevamento e nell’allenamento dei cavalli da corsa.

 

Ne scaturiva un contenzioso nazionale nell’ambito del quale era chiesto alla Corte di chiarire se:

 

 

  • la messa a disposizione di propri cavalli, da parte del gestore della scuderia, a organizzatori di corse costituisce un’operazione rilevante ai fini Iva e se il premio in denaro ottenuto nella corsa deve essere soggetto ad Iva. Conseguentemente se il gestore della scuderia può detrarre l’Iva a monte assolta sugli acquisti di beni e servizi impiegati nell’allenamento e allevamento dei propri cavalli;
  • sulla natura unitaria dell’operazione resa dal gestore delle scuderie consistente nella prestazione di più servizi in favore dei propri cavalli nonché di proprietà di terzi, consistenti nel diritto di usare impianti sportivi, nell’allevamento e allenamento di cavalli;
  • se l’aliquota ridotta prevista per l’uso di impianti sportivi sia applicabile anche ai servizi di allevamento ed allenamento dei cavalli nonché a tutti i servizi resi (scuderizzazione, somministrazione di mangime e cure) che compongono l’operazione unitaria resa dal gestore.

 

 

La pronuncia della Corte

 

Al fine di risolvere i quesiti prospettati la Corte dapprima si sofferma sulla natura economica dell’attività di gestione della scuderia. Secondo i giudici europei, affinché la messa a disposizione di cavalli da corsa ad organizzatori di corse, ancorché costituisca una parte integrante della attività economica, possa essere considerata una prestazione di servizi resa a titolo oneroso, occorre l’esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario. A questo proposito, secondo la Corte, la messa a disposizione di un cavallo da parte del suo proprietario all’organizzatore di una gara ippica non può avere quale corrispettivo effettivo il servizio fornito dall’organizzatore della corsa e consistente nel consentire a tale proprietario di far correre il suo cavallo nella gara. Da un lato, infatti, quest’ultimo servizio è retribuito con il pagamento, da parte del proprietario del cavallo, delle spese d’iscrizione e partecipazione, che riflettono l’effettivo controvalore della partecipazione alla corsa. Dall’altro lato, se il proprietario del cavallo potesse eventualmente trarre beneficio da questa partecipazione grazie all’aumento del valore del cavallo in caso di classificazione in una posizione utile, o grazie alla pubblicità che tale partecipazione gli conferisce, si rileva che detto beneficio è difficilmente quantificabile ed è incerto, poiché dipende, sostanzialmente, dal risultato di tale.

 

La situazione nel caso specifico

 

Ciò posto, nel caso in esame, i giudici evidenziano l’incertezza dell’esistenza di un controvalore per la prestazione di messa a disposizione dei cavalli giacchè tale controvalore è pagato dall’organizzatore della corsa solo nel caso di una performance speciale del cavallo. Ciò, ad avviso dei giudici dell’Unione impedisce la configurazione di una prestazione di servizi resa a titolo oneroso la cui la nozione, contenuta nella direttiva Iva, ha un carattere obiettivo e si applica a prescindere da obiettivi e risultati delle operazioni. Tuttavia, una prestazione di servizi a titolo oneroso, può configurarsi secondo i giudici, laddove un proprietario di cavalli – indipendentemente dalla performance nella gara – venga pagato dall’organizzatore per la sua partecipazione. Ciò può avvenire, evidenzia la Corte richiamando le conclusioni dell’Avvocato generale, quando un cavallo è particolarmente famoso e la sua semplice partecipazione ad una gara può aumentare il valore commerciale e il prestigio dell’evento. In tale situazione, il pagamento effettuato dall’organizzatore della gara al proprietario del cavallo costituisce il corrispettivo per il servizio prestato da quest’ultimo al primo, avendo accettato di far partecipare il suo cavallo all’evento.

 

Detrazione Iva per il gestore della scuderia

 

Sotto il profilo della detrazione Iva, secondo la Corte, per stabilire se il gestore della scuderia di cavalli da corsa, può legittimamente detrarre l’Iva assolta a monte per i beni e i servizi acquistati per preparare i cavalli alle corse occorre verificare se tali acquisti siano suscettibili di avere un legame con l’attività economica di gestione della scuderia. Ciò, coerentemente alla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia secondo, ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione è necessario l’esistenza di un nesso immediato e diretto tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni imponibili a valle ovvero la riconducibilità di tali acquisti nelle spese generali dell’attività economica in modo tale che tali spese siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che il soggetto passivo fornisce. Nel caso concreto al suo esame, quindi, i giudici europei rimettono ai giudici nazionali il compito di verificare se i cavalli della scuderia sono destinati alla vendita o se la partecipazione alle corse è, da un punto di vista oggettivo, un modo per promuovere l’attività economica della scuderia. In tal caso, precisano i giudici dell’Unione, spetta il diritto di detrazione. I giudici, in ogni caso, negano il diritto di detrazione assolta dal gestore per l’acquisto di beni e servizi impiegati nella preparazione alla corsa dei cavalli di proprietà del gestore della scuderia. In proposito, evidenziano i giudici, al fine della detrazione dell’Iva assolta non è sufficiente a ritenere esistente un nesso diretto e immediato con l’attività economica del gestore, le circostanze che la preparazione e la partecipazione di cavalli corse di cavalli di proprietà del gestore delle scuderie consentirebbe di migliorare e sviluppare i servizi di allenamento e allevamento forniti a terzi ovvero a promuovere, in generale, gli interessi della scuderia riflette soltanto un collegamento indiretto tra queste operazioni e l’attività economica complessivamente considerata. Ne consegue, affermano la Corte, che in tali casi, il soggetto passivo potrà detrarre soltanto una parte dell’Iva assolta a monte, quella degli acquisti aventi un nesso diretto e immediato all’attività economica.

 

Aliquota Iva applicabile alla gestione della scuderia di cavalli

 

Sotto il profilo, infine, dell’aliquota applicabile ai servizi resi dal gestore della scuderia, la Corte rammenta i principi secondo cui l’applicazione di una o due aliquote ridotte è una possibilità riconosciuta agli Stati membri solo per le cessioni di beni e di servizi di cui all’allegato III della direttiva Iva (2006/112/CE) che contempla il diritto di uso di impianti sportivi. In proposito, la Corte evidenzia che il concetto di “diritto d’uso degli impianti sportivi” deve essere inteso come il diritto di utilizzare le strutture per lo sport o la pratica dell’educazione fisica. Nel caso esaminato, la Corte esclude che i servizi prestati dal gestore della scuderia possano essere considerati connessi con l’uso di impianti sportivi. Ai fini del trattamento Iva, pertanto la corte richiama i principi secondo cui:

 

 

  • ai fini dell’Iva, ciascuna operazione dev’essere considerata di regola come autonoma e indipendente;
  • in talune circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, individualmente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione. Ciò accade anche nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre uno o alcuni elementi debbano essere considerati come una prestazione accessoria o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale.

 

 

Le conclusioni degli eurogiudici

 

Ciò considerato, la Corte, fermo restando che spetta al giudice del rinvio verificare, nel contesto di una valutazione globale, l’importanza qualitativa, e non meramente quantitativa, degli elementi rilevanti della prestazione fornita, giungono a ritenere, nel caso di specie, che i servizi di allenamento e di uso degli impianti sportivi costituiscono due elementi di questa prestazione complessa che rivestono, alla luce del suo obiettivo, un’importanza equivalente. Pertanto, tale prestazione complessa non può essere assoggettata all’aliquota ridotta prevista per il diritto di uso di impianti sportivi.