world-2169041_640Per la Corte di giustizia Ue non sussiste alcuna discriminazione ai danni di un cittadino iscritto al regime previdenziale di uno Stato terzo extra UE, non potendo questi invocare il principio di unicità della legislazione in materia di previdenza sociale, applicabile ai cittadini dei diversi Stati membri.


 

La fattispecie 

 

La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla fattispecie all’esame della Corte Ue verte sull’interpretazione degli articoli da 63 a 65 Tfue ed è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone un contribuente francese, tra l’altro, alla sua Amministrazione finanziaria in ordine al pagamento di vari contributi e prelievi fiscali relativi ai redditi patrimoniali percepiti in Francia. Tale contribuente risiede in Cina, dove svolge un’attività lavorativa, ed è ivi iscritto a un regime privato di previdenza sociale. Il caso ha dato luogo a una controversia, sottoposta dalla competente autorità giurisdizionale al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, dinanzi alla quale sono state sollevate più questioni.

 

Gli argomenti dibattuti e le valutazioni della Corte

 

Con le sue questioni, il giudice francese chiede, in sostanza, se gli articoli 63 e 65, del Tfue, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla legislazione di uno Stato membro, in base alla quale un cittadino di tale Stato, che risiede in un Pease terzo, estraneo allo Spazio economico europeo (di seguito See) o alla Confederazione svizzera, e che è ivi iscritto a un regime previdenziale, sia assoggettato, nello Stato membro, a prelievi sui redditi da capitale a titolo di contributo al regime previdenziale istituito da quest’ultimo. Al contrario, un cittadino dell’Unione iscritto a un regime previdenziale di un altro Stato membro ne è esonerato, in ragione del principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale (articolo 11 del regolamento n. 883/2004), in quanto tale legislazione costituisce una restrizione ai movimenti di capitali provenienti dai paesi terzi o a essi diretti.

 

La Corte Ue osserva che l’articolo 63 Tfue attua la libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri, da un lato, e gli Stati membri e i paesi terzi, dall’altro. Al riguardo, prevede il divieto di restrizione ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra questi e Paesi terzi. Da ciò deriva che l’ambito di applicazione territoriale della libera circolazione dei capitali è decisamente ampio. A questo punto quindi, va verificato se il trattamento fiscale riservato dalla normativa nazionale francese costituisca una restrizione ai movimenti di capitali.

 

In base a una giurisprudenza costante della Corte,  emerge che le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, Tfue, in quanto restrizioni ai movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dall’effettuare investimenti in uno Stato membro o i residenti dello stesso Stato dall’effettuarne in altri Paesi.

 

Nel caso di specie, la legislazione francese tratta allo stesso modo, da un lato, i propri cittadini che risiedono in uno Stato terzo, fuori dal See o dalla Confederazione svizzera, e che sono ivi iscritti a un regime previdenziale e, dall’altro, i cittadini francesi che risiedono in Francia e sono ivi iscritti a un regime previdenziale, dal momento che a entrambi i casi effettua i prelievi sui redditi da capitale.

 

Un trattamento fiscale più favorevole è, invece, riservato ai cittadini dell’Unione che sono iscritti a un regime previdenziale di un altro Stato membro, del See o della Confederazione svizzera, dal momento che essi sono esentati da tali prelievi.

 

Questa disparità di trattamento è idonea a dissuadere i cittadini francesi residenti in Paesi terzi dall’effettuare investimenti immobiliari nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza ed è, di conseguenza, di natura tale da frenare la circolazione dei capitali di tali Stati terzi verso il Paese membro in argomento. Pertanto, una legislazione nazionale come quella in esame costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali tra Stati, che risulta, in linea di principio, vietata dall’articolo 63 Tfue.

 

Occorre, tuttavia, valutare se tale restrizione alla libera circolazione dei capitali possa essere giustificata sulla base di quanto previsto dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), Tfue, secondo cui “le disposizioni dell’articolo 63 TFUE non pregiudicano il diritto degli Stati membri (…) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza”.

 

La Corte Ue precisa che si devono distinguere i trattamenti disuguali consentiti dall’articolo 65, dalle discriminazioni arbitrarie vietate in forza del paragrafo 3 di questo stesso articolo. In base a una costante giurisprudenza comunitaria risulta che, affinché una normativa nazionale possa considerarsi compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, occorre che la differenza di trattamento riguardi situazioni che non siano oggettivamente paragonabili o sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale.

 

Si pone, quindi, la questione se, per quanto concerne la riscossione di prelievi, esista una differenza di situazione oggettiva tra un cittadino dell’Unione rientrante in un regime previdenziale di uno Stato membro diverso da quello di residenza e un cittadino di tale Stato membro iscritto a un regime previdenziale in uno Stato terzo, diverso da quelli del See o della Confederazione svizzera.

 

Il criterio adottato dalla normativa nazionale per differenziare la situazione tra le persone fisiche non è legato in modo esplicito alla loro residenza, ma si basa sulla loro iscrizione a un regime previdenziale. Tuttavia, dato che le persone fisiche non iscritte a un regime previdenziale di uno Stato membro sono, di solito, non residenti di tale Paese, tale criterio porta, in realtà, a compiere una distinzione tra persone fisiche contribuenti in base alla loro residenza.

 

Va pertanto verificato se un cittadino dell’Unione iscritto a un regime previdenziale di un altro Stato membro si trovi, in una situazione paragonabile a quella di un cittadino dello stesso Paese, ma residente in uno Stato terzo e ivi iscritto a un regime previdenziale.

 

In conformità al principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale (articolo 11, Regolamento 883/2004), a uno Stato membro non è consentito, nei confronti dei cittadini dell’Unione iscritti a un regime previdenziale di un altro Stato membro, effettuare prelievi, che benché imposti dalla legislazione nazionale, presentano un rapporto direttamente rilevante con le legislazioni relative ai settori della previdenza sociale elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 e che sono destinati specificamente al finanziamento di un regime di previdenza del primo Stato membro.

 

Tale principio mira, per quanto riguarda i cittadini dell’Unione che si spostano all’interno della stessa Unione, a evitare le complicazioni che possono derivare dalla simultanea applicazione di più legislazioni nazionali e a eliminare le disparità di trattamento che sarebbero la conseguenza di un cumulo parziale o totale delle legislazioni applicabili.

 

Da quanto precede risulta che esiste una differenza oggettiva tra la situazione di un cittadino dello Stato membro che risiede in uno Stato terzo (diverso da uno Stato membro del See o dalla Confederazione svizzera) ed è ivi iscritto a un regime previdenziale e, dall’altro, la situazione di un cittadino dell’Unione iscritto a un regime previdenziale di un altro Stato membro, nei limiti in cui solo quest’ultimo può beneficiare del principio dell’unicità della legislazione in materia di previdenza sociale, in ragione del suo spostamento all’interno dell’Unione.

 

Non esiste, invece, alcuna differenza oggettiva tra la situazione di un cittadino di uno Stato membro, che risiede in uno Stato terzo ed è ivi iscritto a un regime previdenziale, e quella di un cittadino del medesimo Stato membro, che ivi risiede ed è ivi iscritto a un regime previdenziale, in quanto, in entrambi i casi, essi non hanno esercitato la propria libertà di circolazione all’interno dell’Unione e non possono, pertanto, invocare il beneficio del principio di unicità della legislazione in materia di previdenza sociale.

 

Da ciò deriva, argomentano i giudici comunitari, che una legislazione nazionale come quella in esame, può essere giustificata, rispetto all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), Tfue, dalla differenza di situazione oggettiva esistente tra una persona fisica, cittadina di uno Stato membro, ma residente in uno Stato terzo, diverso da uno Stato membro del See o dalla Confederazione svizzera, e che è ivi iscritta a un regime previdenziale, e un cittadino dell’Unione residente e iscritto a un regime previdenziale in uno Stato membro.

 

Conclusioni della Corte Ue

 

Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che gli articoli 63 e 65 Tfue devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla legislazione francese, in base alla quale un cittadino di tale Stato membro, che risiede in un Paese terzo e che è ivi iscritto a un regime previdenziale, è assoggettato, in Francia, a prelievi sui redditi da capitale a titolo di contributo al regime previdenziale istituito da quest’ultimo, mentre un cittadino dell’Unione che rientra in un regime previdenziale di un altro Stato membro ne è esonerato per via del principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale, in forza dell’articolo 11 del regolamento n. 883/2004.