Il capitale liquidato e riscosso nel 2014 (per scadenza ventennale) relativo a una polizza vita deve essere dichiarato o è esente? Come vanno considerate le ritenute operate?
Anna Domina
I contratti di assicurazione sulla vita contro il rischio di morte possono prevedere l’erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte dell’assicurato ovvero sia in caso di morte che in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto stesso o di riscatto prima della scadenza (contratti di tipo misto). Se l’evento a fronte del quale viene erogata la prestazione è la morte, la prestazione non costituisce base imponibile (articolo 34 del Dpr 601/1973, e articolo 6, comma 2, del Tuir). Nel caso, invece di erogazione della prestazione a seguito della permanenza in vita dell’assicurato o di riscatto, le somme percepite si configurano quali redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lettera g-quater, del Tuir) per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati (articolo 45, comma 4, Tuir). La tassazione avviene a mezzo dell’imposta sostitutiva (dal 1° luglio 2014, nella misura del 26%), che viene applicata dall’impresa di assicurazione (articolo 26-ter del Dpr 600/1973).