Una recente circolare della Ragioneria Generale dello Stato stabilisce i dettagli operativi per la riduzione tempi di pagamento delle Pa nell’ambito delle riforme strutturali previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il documento stabilisce i dettagli operativi per accelerare i tempi di pagamento e garantire maggiore trasparenza nelle transazioni con le imprese. Tale iniziativa, identificata come “Riforma 1.11“, si inserisce in una serie di misure introdotte con la milestone M1C1-72bis, approvata l’8 dicembre 2023.
PNRR e riduzione tempi di pagamento delle Pa: le nuove linee guida
Si tratta di indicazioni necessarie per migliorare la gestione finanziaria delle Pubbliche amministrazioni italiane e ridurre le tempistiche di pagamento verso i fornitori, un fattore cruciale per la competitività e la sostenibilità delle imprese. L’invito alle amministrazioni è di applicare rigorosamente le nuove linee guida per rispettare i parametri di efficienza e trasparenza richiesti, in linea con gli obiettivi europei di ripresa e resilienza.
Obiettivi della riforma
La riforma si pone l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei pagamenti pubblici, con scadenze precise: il primo trimestre del 2025 e del 2026. A tal fine, la Ragioneria ha fornito linee guida per la gestione delle fatture e dei relativi controlli, indirizzate alle amministrazioni pubbliche, per una rigorosa applicazione delle tempistiche di pagamento previste dalla normativa vigente. La circolare illustra inoltre come identificare correttamente le fatture di natura commerciale e regolamenta l’uso della facoltà concessa dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, che consente di estendere i termini di pagamento a specifiche condizioni.
Norme sui termini di pagamento
In base alla direttiva europea 2011/7/UE, integrata nel diritto italiano dal decreto legislativo n. 231 del 2002 e modificata nel 2012, le pubbliche amministrazioni devono saldare le fatture entro 30 giorni dal ricevimento. Tuttavia, per il settore sanitario, il termine può essere esteso fino a 60 giorni, così come per particolari enti pubblici che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale. I termini vanno intesi come giorni di calendario, senza esclusione di festività o weekend.
Condizioni di proroga dei pagamenti
L’articolo 4 della direttiva stabilisce che gli Stati membri possono autorizzare una proroga fino a 60 giorni per le amministrazioni che svolgono attività di mercato o forniscono assistenza sanitaria riconosciuta. In Italia, questa disposizione è stata trasposta nel decreto n. 231 del 2002, permettendo alle parti di concordare un termine superiore a 30 giorni, purché giustificato da particolari esigenze contrattuali e formalizzato per iscritto.
L’importanza del monitoraggio
Il raggiungimento degli obiettivi della riforma sarà misurato sia in base al tempo medio di pagamento (che non deve superare i 30 o 60 giorni, a seconda del settore) sia in base al tempo medio di ritardo, che deve essere pari a zero. Dall’analisi delle fatture emesse nel 2023, sono emerse criticità in alcune amministrazioni che hanno registrato termini di pagamento non conformi, dovuti a errori di registrazione. Per evitare tali irregolarità, si richiede agli enti di controllare le fatture emesse nel 2024, in vista della rendicontazione prevista per il primo trimestre 2025.
Indicazioni per la registrazione e le sospensioni delle fatture
Nel caso in cui una fattura riporti una scadenza oltre i 30 giorni senza i presupposti giustificativi previsti, la data di pagamento deve essere ricondotta al termine standard. Inoltre, la fissazione di scadenze superiori ai 60 giorni è considerata illegittima.
La circolare specifica le modalità di registrazione delle eventuali sospensioni delle fatture, per garantire che le informazioni nei sistemi informativi riflettano con esattezza la dinamica dei pagamenti. Le sospensioni, che devono essere registrate attentamente, possono rientrare in quattro categorie:
- contenzioso
- contestazione di requisiti contrattuali
- adempimenti normativi
- e verifica di conformità.
Ad esempio, in caso di contestazioni, la sospensione può essere applicata fino a quando non sia garantita la regolare esecuzione del contratto.