pnrr-opera-pubblica-avanzo-amministrazioneEcco alcuni chiarimenti in merito alle regole su opera pubblica finanziata da avanzo di amministrazione e finanziamenti del PNRR, in una risposta ad un Ente a cura del Dottor Andrea Bufarale.


Questo comune ha previsto la realizzazione di un’opera pubblica finanziata da avanzo di amministrazione. Il quadro economico dell’opera è stato prenotato nel 2021 e spostato di esigibilità nel 2022 con attivazione del FPV. Ora l’opera è rientrata nei finanziamenti del PNRR. Come possiamo gestirla contabilmente?

a cura di Andrea Bufarale

PNRR e opera pubblica finanziata da avanzo di amministrazione: chiarimenti

Da quanto possiamo comprendere nel quesito proposto, nell’esercizio corrente 2022 è presente la prenotazione d’impegno del quadro economico dell’opera finanziata da fondo pluriennale vincolato. Per questa ragione, tale prenotazione d’impegno non può essere mantenuta a bilancio modificandone con variazione la fonte di finanziamento in quanto siamo in presenza di un vincolo di destinazione meglio identificato dal punto 5.4 del principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 che definisce l’FPV come “un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata”.

Tanto ciò premesso, possiamo consigliare all’ente di procedere decidendo tra due alternative a seconda se l’Ente abbia o meno approvato il rendiconto di gestione 2021:

  • in caso di rendiconto approvato, si potrebbe procedere cancellando la prenotazione d’impegno ai sensi del punto 5.4.13 del principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che testualmente recita che “nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e, in occasione del rendiconto dell’esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione. È possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altre fattispecie di danno per l’ente”. Successivamente sarà necessario predisporre una variazione in entrata e in uscita per l’opera finanziata dal PNRR con modifica del DUP per modifica al piano delle opere pubbliche, accertare l’entrata e prenotare nuovamente la spesa.
  • in caso di rendiconto non approvato, invece, l’ente può procedere cancellando la prenotazione e riducendo il fondo pluriennale vincolato che confluirà in avanzo, ai sensi del punto 9.1 del medesimo principio contabile. Successivamente sarà anche in questo caso necessario predisporre una variazione in entrata e in uscita per l’opera finanziata dal PNRR con modifica del DUP per modifica al piano delle opere pubbliche, accertare l’entrata e prenotare nuovamente la spesa.

Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]