pnrr-incarichi-supporto-comuneIl Dottor Andrea Bufarale rispondendo ad un interessante interrogativo, fornisce chiarimenti sulla corretta imputazione in bilancio degli incarichi di supporto al Comune nell’ambito del PNRR.


Questo Comune è risultato beneficiario di un finanziamento PNRR per l’attribuzione di incarichi di lavoro autonomo di supporto. È possibile effettuare la variazione di bilancio in esercizio provvisorio e, eventualmente, qual è la corretta imputazione in bilancio?

a cura di Andrea Bufarale

Al fine di rispondere al quesito proposto è necessario segnalare la deroga prevista al fine di accelerare gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza introdotta nell’ordinamento dall’art. 15, D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

In particolare, il comma 4-bis del suddetto art. 15 dispone testualmente che “Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118“.

Tale disposizione, pertanto, consente agli enti in esercizio provvisorio (ed eventualmente anche in gestione provvisoria ovvero oltre il termine prorogato di approvazione del bilancio di previsione attualmente fissato per l’esercizio corrente al 30.04.2023) di iscrivere nel bilancio di previsione i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti, in deroga alla regola dell’art. 163, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del principio contabile Allegato 4/2, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Nella scelta del piano finanziario da attribuire sia al capitolo di entrata che al capitolo di spesa ricordiamo che occorre applicare la regola del cosiddetto “primo beneficiario“, in base alla quale il trasferimento in entrata sia “classificato in considerazione del soggetto dal quale l’ente ha effettivamente ricevuto il trasferimento, ovvero l’ultimo soggetto erogatore, senza tenere conto del primo soggetto che ha trasferito le risorse o la finalità delle stesse“.

I trasferimenti devono quindi essere registrati in entrata nel piano dei conti finanziario:

  • alla voce E.2.01.01.01.001 per i trasferimenti correnti (scegliendo come quinto livello quello relativo all’amministrazione erogatrice come Ministeri, regioni, ecc);
  • alla voce E.4.02.01.01.001 per i contributi agli investimenti.

Allo stesso modo si deve operare in spesa: il capitolo di uscita andrà codificato in base al soggetto destinatario delle risorse (ovvero il soggetto a cui viene intestato il mandato di pagamento) e in generale in base alla finalità economica della spesa e nel caso specifico riteniamo corretto imputare la spesa al Titolo I tra le spese correnti.

 

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]