La Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato alcune precisazioni, nella circolare 13/2024, riguardo ai cumuli dei finanziamenti nel PNRR con le risorse nazionali.
Gli Stati Membri ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, devono presentare una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria.
È, pertanto, necessario prevedere un sistema di controllo che garantisca, tra l’altro, l’assenza di casi di duplicazione dei finanziamenti delle Misure PNRR da parte del Dispositivo RRF e di altri Programmi dell’Unione.
PNRR e cumuli con le risorse nazionali, le indicazioni della Ragioneria di Stato
Secondo quanto indicato dall’ultima Circolare della RGS, i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri Programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo. Ovviamente devono essere fornite informazioni su finanziamenti dell’Unione esistenti o previsti.
Inoltre, si prevede che in funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il dispositivo e gli altri programmi e strumenti dell’Unione, tra cui lo strumento di sostegno tecnico, e in particolare le misure finanziate dai fondi dell’Unione.
A tal fine si deve:
- garantire complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell’Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell’Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l’attuazione;
- ottimizzare i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi;
- e garantire una stretta collaborazione tra i responsabili dell’attuazione e del controllo a livello dell’Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del dispositivo.
Ciò detto, la RGS ammette il cumulo con altre risorse nazionali, regionali o locali, purché utile per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi o per far fronte a incrementi di costi non previsti. Il divieto riguarda il doppio rimborso dello stesso costo su fonti pubbliche diverse.
Le distinzioni sono state fatte anche tra misura e progetto, con chiarimenti su cofinanziamento e fonti di finanziamento consentite.
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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it