pignoramento impugnazioneIl ricorso, se è stato incentrato sulla mancata notifica della cartella di pagamento o di altro atto equipollente, deve essere ricondotto nell’alveo della giurisdizione tributaria.


 

Per le cause riguardanti l’impugnazione di un atto di pignoramento per crediti tributari, ai fini della corretta individuazione della giurisdizione, occorre guardare a quanto dedotto nell’atto introduttivo del giudizio. Con la sentenza n. 13913 del 5 giugno 2017, le sezioni unite della Cassazione, ancora una volta, sono intervenute nel campo dell’individuazione dell’oggetto della giurisdizione tributaria, come disciplinato, in più tempi, dall’articolo 2 del Dlgs 546/1992.

 

Il caso

 

Una società contribuente, a seguito di un pignoramento mobiliare azionato nei suoi confronti dal concessionario della riscossione, ha proposto ricorso in Ctp avverso il relativo verbale di pignoramento. Nello specifico, la società eccepiva la mancata notificazione dei titoli esecutivi che sorreggevano l’esecuzione e l’atto di pignoramento medesimo. La Commissione tributaria dichiarava il proprio difetto di giurisdizione posto che, vertendosi in tema di contestazione rivolta contro un atto dell’esecuzione forzata, doveva ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, in ossequio alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, del Dlgs 546/1992.

 

In termini opposti si pronunciava il giudice d’appello, nel presupposto che, avendo la parte privata nel proprio ricorso dedotto l’inesistenza o l’invalidità del titolo esecutivo (cartelle di pagamento), avrebbe dovuto essere chiamato il giudice tributario a decidere sul “primo atto di manifestazione esterna della pretesa tributaria”. Con tale statuizione, la Ctr riteneva di aderire agli ultimi orientamenti delle sezioni unite della Corte di cassazione forniti in tale materia (cfr nn. 5994/2012, 14667/2011, 15994/2012 e 5993/2012).

 

La questione controversa, benché la Ctr avesse rimesso gli atti al giudice tributario di primo grado per la nuova trattazione della causa nel merito, su ricorso del concessionario della riscossione veniva comunque portata al vaglio della Corte di cassazione, ove si denunciava la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.leg.vo n. 546/92, come modificato dall’art.12, comma 2, della legge n.488/2001”.

 

A sostegno della propria tesi, il ricorrente richiamava l’autorevole intervento svolto, ancora più recentemente, dalle sezioni unite con la sentenza 8618/2015, dove si afferma che “con la definitività della cartella di pagamento viene infatti meno la possibilità formulare contestazioni che concernano il rapporto tributario ed i suoi elementi costitutivi, assegnate alla cognizione delle commissioni tributarie (si veda, da ultimo, Cass., sez. un., 18 febbraio 2014, n. 3773), appartenendo alla giurisdizione del giudice ordinario “gli atti posti in essere durante la successiva espropriazione forzata, atti che non propongono questioni di natura tributaria, ma riguardano le situazioni giuridiche tutelabili dinanzi al giudice dell’esecuzione” (Cass., sez. un., 5 maggio 2005 n. 10958)”.

 

L’ultima posizione delle sezioni unite

 

Con la sentenza in rassegna, le sezioni unite, in quanto chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale insorto all’interno del medesimo consesso, hanno svolto una valutazione molto approfondita della questione e, attraverso il compiuto esame del quadro normativo essenziale di riferimento, nonché delle due diverse posizioni espresse dalle sezioni riunite, hanno ritenuto di dare avallo al principio di diritto (meno recente), secondo cui “in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo e 19 del d.legs. n.546 del 1992, 57 del d.p.r. n.602 del 1973 e 617 cod. proc. civ. – davanti al giudice tributario”.

 

I punti nodali del ragionamento svolto dal massimo consesso per pervenire a tale soluzione si individuano in due momenti.

 

Il primo si rinviene nella parte della statuizione nella quale le sezioni unite stabiliscono il discrimine tra giurisdizione tributaria e ordinaria; e lo identificano nel momento della notificazione della cartella di pagamento (ovvero, a seconda dei casi, dell’avviso di cui all’articolo 50 del Dpr 602/1973), previa affermazione che prima di tale notifica la controversia è devoluta al giudice tributario e, dopo, al giudice ordinario. Perciò, affinché possa radicarsi la giurisdizione del giudice ordinario, occorre la notificazione del titolo esecutivo (o degli altri atti costituenti presupposti per l’esecuzione forzata tributaria). Ne deriva, secondo il massimo consesso giudicante, che “l’impugnazione di un atto dell’esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari)”, che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione, “integra una opposizione ai sensi dell’art.617 c.p.c.”, dovendosi ritenere che in tale sede si fa valere una “nullità “derivata” dell’atto espropriativo”, la cui verifica deve essere devoluta alla cognizione del giudice tributario, “proprio perché si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso”.

 

Il secondo corollario corrobora il precedente, si incentra sull’affermazione del consesso secondo cui, ai fini della giurisdizione, “non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata”. Ciò che rileva, quindi, ai fini indicati, è il dedotto vizio dell’atto di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell’espropriazione forzata (articolo 491 cpc), posto che la decisione su tale punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione.

 

Conclusioni

 

Alla luce dell’odierno orientamento giurisprudenziale, l’oggetto della giurisdizione tributaria, come delineato dal secondo periodo del primo comma dell’articolo 2 del Dlgs 546/1992, deve essere sempre vagliato avendo riguardo ai contenuti della impugnazione del pignoramento e, ove essa risulti incentrata sulla mancata notifica della cartella di pagamento (o dei suddetti atti assimilabili), dovrà essere riportata nell’alveo della giurisdizione tributaria. A conclamare in modo pregnante tale assunto, nella sentenza in commento si afferma, tra l’altro, che una soluzione diversa confliggerebbe con la previsione dell’articolo 57 del Dpr 602/1973, nella parte in cui stabilisce che davanti al giudice ordinario non sono ammesse le opposizioni regolate dall’articolo 617 cpc riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo.