Arrivano novità in merito al pignoramento della casa: a prevederle è l’entrata in vigore del Decreto Fiscale.
Pignoramento Bene Immobile 2020: ecco cosa cambia con il Decreto Fiscale. Ad apportare le modifiche alla normativa attuale è infatti l’art.41-bis della Legge 19 dicembre 2019 n.157.
In caso di pignoramento della banca, infatti, si potrà rinegoziare il mutuo a migliori condizioni. Occorre, tuttavia, attenzionare un fatto: si tratta di una norma di carattere eccezionale, valida non per sempre e solo in alcuni casi.
Scopriamo nello specifico di cosa si tratta.
Pignoramento Bene Immobile 2020: le novità dopo il Decreto Fiscale
Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, esiste la possibilità di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere o un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza.
Il ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa e con il beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo.
Casi di applicazione
Ovviamente va tenuto conto che la rimodulazione può avere atto solo nei seguenti casi:
- il debitore sia qualificabile come consumatore ai sensi dell’articolo 3 del codice del consumo e il creditore sia un soggetto che esercita l’attività bancaria;
- il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale. E il debitore abbia rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell’istanza di rinegoziazione;
- sia pendente un’esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito. Il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;
- non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, sia depositato, prima della presentazione dell’istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;
- l’istanza sia presentata per la prima volta nell’ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021;
- il debito complessivo e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore a euro 250.000;
- l’importo offerto non sia inferiore al 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d’ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell’asta.
- il rimborso dell’importo rinegoziato o finanziato avvenga con
- una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all’età del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;
- il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;
- infine non sia pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Per maggiori informazioni potete consultare il testo completo del Decreto Fiscale a questo link.