piattaforme-online-comunicazione-agenzia-entrateL’Agenzia delle Entrate stabilisce nuove regole per la comunicazione dei dati fiscali delle piattaforme online nei settori e-commerce, locazioni, servizi e noleggio di mezzi di trasporto.


In un’era sempre più dominata dalle transazioni digitali, le piattaforme online sono al centro di un nuovo sistema di scambio di informazioni tra le Amministrazioni fiscali. Un recente provvedimento, emanato dall’Agenzia delle Entrate e firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, ha delineato le regole e i tempi per la comunicazione dei dati relativi alle vendite effettuate attraverso queste piattaforme.

Piattaforme online, comunicazione dati fiscali all’Agenzia delle Entrate

Secondo quanto stabilito i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e alcuni gestori stranieri “non-Ue” devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e servizi effettuati dai loro utenti tramite siti e app. Questo obbligo si estende anche a gestori stranieri che soddisfano determinate condizioni.

Successivamente, entro il 29 febbraio, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità fiscali degli altri paesi dell’Unione Europea, basandosi sullo stato di residenza del venditore. Questo processo segue l’entrata in vigore della direttiva europea Dac7, recepita in Italia attraverso il Decreto Legislativo n. 32/2023.

Nello specifico:

  • i gestori di piattaforma devono comunicare le informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Per esempio, le informazioni relative al 2023 devono essere comunicate entro il 31 gennaio 2024.
  • l’Agenzia delle Entrate e le altre autorità europee condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione, rendendo il primo scambio di informazioni operativo entro il 29 febbraio 2024.

La Dac7 identifica specifiche attività soggette a questa comunicazione obbligatoria, tra cui l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di mezzi di trasporto. Tuttavia, sono esclusi dalla comunicazione i dati relativi ai grandi fornitori alberghieri con oltre 2mila attività e i “piccoli inserzionisti” con meno di 30 attività e un importo totale inferiore a 2mila euro nell’anno.

Il provvedimento stabilisce chiaramente quali piattaforme sono coinvolte, includendo i gestori residenti in Italia o con stabile organizzazione nel paese. I gestori esonerati sono tenuti a inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare“. Anche i gestori stranieri non qualificati non-Ue, ad esempio quelli che facilitano la locazione di immobili in Italia, sono coinvolti nelle nuove regole.

Il testo del provvedimento

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it