riequilibrio-finanziario-pluriennaleLa formulazione del comma 714 della Legge di stabilità 2016 ha generato non pochi dubbi interpretativi, specie alla luce della combinata lettura del passaggio in cui si conferisce facoltà agli enti di “rimodulare o riformulare” il piano di riequilibrio su un arco di tempo trentennale e dell’inciso in cui si àncora l’efficacia di detta rimodulazione o riformulazione alla durata massima (10 anni) che l’art. 243-bis TUEL prevede per il piano stesso.

 

Ad aumentare la confusione interpretativa, sono intervenute diverse pronunce della Corte dei Conti (in particolare, la Deliberazione n. 13/SEZAUT/2016/QMIG), che hanno escluso la possibilità, per gli enti che hanno avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. pre-dissesto) prima del 2015, di correggere e prolungare in 30 anni il ripiano del disavanzo già determinatosi a seguito della ricognizione straordinaria dei residui operata, ai sensi dell’art. 243-bis TUEL, al momento di avvio della procedura di riequilibrio.

 

Si ritiene invece che l’obiettivo che il legislatore vuole perseguire con la norma in oggetto sia quello di superare un’asimmetria di trattamento tra la generalità degli enti e quelli che hanno avviato la procedura di riequilibrio prima della generalizzata entrata in vigore dell’armonizzazione contabile. In assenza di norme correttive, infatti, tali enti si sarebbero trovati con una quota del disavanzo da recuperare più celermente, in 10 anni, derivante dal riaccertamento di cui all’art. 243-bis, TUEL, e una quota da ripianare in 30 anni, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015, con evidente svantaggio rispetto alla generalità degli enti locali, che possono recuperare tale disequilibrio in 30 anni. Parimenti si sarebbe rilevata una situazione di svantaggio rispetto agli enti che accedono al pre-dissesto nel 2015, in quanto questi ultimi hanno già realizzato la revisione straordinaria dei residui secondo le regole della nuova contabilità, con la possibilità quindi di ripianare il disavanzo scaturente in 30 anni.

 

Sulla base di tali presupposti, ANCI ha ribadito, a margine della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 9 giugno 2016, la necessità di risolvere quanto prima l’incertezza che sta permeando le modalità di implementazione del comma 714. A tal fine, quindi, ANCI propone di eliminare, dal disposto del comma 714, l’inciso in cui si fa riferimento alla durata massima del piano di riequilibrio, al fine di evitare la sterilizzazione della norma in oggetto, ovvero di valutare l’opportunità di intervenire sull’art. 243-bis, comma 5 del Testo Unico, rendendo la durata massima del piano di riequilibrio coerente con quella prevista per il ripiano del disavanzo da riaccertamento.

 

In ogni caso, si auspica che la soluzione – di massima urgenza – che si individuerà per risolvere la questione dell’implementazione del comma 714 possa rappresentare un primo passo per avviare una più ampia discussione sulla disciplina del pre-dissesto, ai fini di una sua condivisa ed organica revisione, come richiesto a più riprese da ANCI da tempo. Tale istituto, infatti, non si è dimostrato pienamente in grado di offrire agli enti che vi aderiscono una soluzione concreta e definitiva per evitare il perpetuarsi della situazione strutturalmente deficitaria in cui si sono venuti a trovare.