La Corte dei conti della Campania, con la pronuncia n. 233/2017, ha deliberato il diniego del piano di riequilibrio finanziario (Prfp) di un Comune campano, illustrandone i motivi.
Il Comune di Bacoli (NA) è comune di circa 26 mila abitanti, con entrate correnti che nel triennio 2013-2015 si attestano sulla media di € 27,8 mln. Le stesse entrate, al netto dei trasferimenti, si riducono a € 26,8 min (entrate proprie). Il risultato di amministrazione del Comune di Bacoli, nel 2012 e nel 2013, appariva positivo, attestandosi rispettivamente sul valore di € 646.599,21 e di € 21.852,26. Nel 2014 il risultato di amministrazione aumentava nuovamente ed in modo consistente, attestandosi ad € 1.309.156,53.
Con la deliberazione n. 196/2015/PRSP del 15 luglio 2015 questa Sezione rilevava, peraltro, diverse criticità che hanno di fatto evidenziato la sovrastima e l’inattendibilità del risultato di amministrazione, con la sussistenza di un disavanzo latente. Segnatamente, l’accertamento evidenziava, nel triennio 2012-2014, una forte sofferenza di cassa avente causa nella scarsa riscossione, determinante il ricorso endemico ad anticipazioni di tesoreria.
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale contempera e bilancia il principio di equilibrio di bilancio, il principio della continuità amministrativa ed il principio della solidarietà finanziaria tra generazioni (art. 2 Cost.), secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.). Infatti, l’arco temporale individuato dal Legislatore consente di recuperare lo squilibrio di bilancio (le cui cause presuntivamente si radicano nel presente o nel recente passato) nello stesso lasso temporale della generazione che lo ha determinato, secondo un principio di autoresponsabilità.
L’obiettivo di riequilibrio quantificato dal Comune di Bacoli non esprime né coincide col deficit sostanziale che emerge dall’analisi dei flussi di cassa. La stessa, infatti, evidenzia un disavanzo effettivo pari al consolidato ammontare delle anticipazioni costantemente non restituite (cfr. Tabella 4.2). Come rilevato in contraddittorio, l’andamento di cassa costituisce causa ed effetto dello squilibrio cui il PRFP intenderebbe porre rimedio. Esso è “effetto” della incongruità del piano nella misura in cui può risultare espressione di una sottostima del disavanzo applicato alla gestione di competenza, determinando un costante squilibrio tra flussi in entrata ed in uscita.
Contemporaneamente, è “causa” dell’incongruità del piano nella misura in cui l’Ente non ha proceduto allo stralcio di partite attive mantenute in bilancio facendo stabile affidamento sulla liquidità assicurata dalle anticipazioni, anestetizzando il disavanzo per competenza. Infatti, nonostante l’Ente abbia beneficiato di una cospicua anticipazione straordinaria di liquidità con cui ha “ristrutturato” i pregressi debiti di funzionamento, avvalendosi, per cassa, dell’ammortamento trentennale previsto per le anticipazioni ex D.L. n. 35/2013, esso continua a ricorrere ampiamente alle anticipazioni ordinarie di cassa, manifestando un’evidente strutturale mancanza di allineamento tra flussi in entrata ed in uscita di cassa.