pef-tari-fondo-crediti-dubbia-esigibilitaSi avvicina la scadenza dedicata alla Redazione del PEF TARI: per questo motivo approfondiamo brevemente la questione riguardante la materia di accantonamento a Fondo Crediti dubbia esigibilità.


Ricordiamo che Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, a seguito della Delibera 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, ha deliberato l’avvio del secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025.

Il nuovo regime agisce su spazzamento e raccolta e trattamento dei rifiuti, valorizzando recupero e riciclo e penalizzando le discariche.

Ne abbiamo parlato nel nostro Webinar “Il PEF Tari 2022-2025 secondo il nuovo metodo Arera MTR-2. Cosa cambia dal 2022.”: potete guardarne la registrazione completa a questo link.

Il PEF TARI

Il Piano Economico Finanziario TARI, conosciuto anche con l’acronimo PEF TARI, è uno schema che permette la rilevazione dei costi efficienti del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani.

Prima del 2019 la determinazione delle tariffe era definita da quello che veniva chiamato “metodo normalizzato”. Il metodo normalizzato è stato modificato da ARERA attraverso la delibera n. 443 del 2019, che ha rielaborato il vecchio modello in uno nuovo, chiamato “Metodo Tariffario Rifiuti” (abbreviato MTR) per il calcolo dei costi efficienti.

Anche il perimetro del servizio, ovvero i costi che possono essere inclusi nello schema di calcolo, è stato modificato e rinnovato rispetto alla metodologia precedente.

Il nuovo Piano Economico Finanziario ha stravolto operativamente l’iter di definizione delle tariffe, costringendo i Comuni ad affrontare la regolazione di ARERA attraverso l’applicazione di una rendicontazione analitica, che spesso potrebbe non essere presente negli Enti.

MTR-2 e PEF TARI

Con la Delibera del 03 agosto 2021 363/2021/R/RIF l’Autorità sui rifiuti ARERA ha approvato l’MTR‐2 introducendo, nello specifico:

  • nuovi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il Secondo Periodo Regolatorio 2022‐2025
  • e nuovi criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani
    • introducendo come novità più rilevante il calcolo per la tariffa a cancello per gli impianti di chiusura del ciclo integrato dei rifiuti.

Secondo quanto stabilito da questa delibera, salvo eventuali ulteriori proroghe, la scadenza per l’approvazione del PEF e Piano Tariffario ricade nel termine ultimo del 31/03/2022, data che già rappresenta una proroga rispetto alla precedente scadenza del 31/12/2021.

A differire i termini è stata la Determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021.

Supporto nella redazione del PEF

A questo link potete avere maggiori informazioni su come avere supporto nella redazione del PEF in vista della sopra citata scadenza.

In questo contesto la Golem Net, software house specializzata in soluzioni dedicate alle PA, si propone di dare un supporto ed un ausilio nella risoluzione delle criticità e dei nodi più complessi che gli Enti Locali si trovano di fronte durante la Redazione del Piano Economico Finanziario TARI (PEF MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025.

A questo link potete richiedere maggiori informazioni e un preventivo, oppure potete in alternativa scrivere un messaggio WhatsApp al numero: 342 014 7374.

Che cos’è il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità?

Invece che cosa si intende quando si parla di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità?

Il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), in contabilità finanziaria deve intendersi un fondo rischi diretto ad evitare l’utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione.

In tale principio si precisa che a fronte dei crediti di dubbia e difficile esazione, accertati nell’esercizio, nel bilancio di previsione deve essere stanziata un’apposita posta contabile, denominataaccantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità“, il cui ammontare è determinato in relazione alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno nei precedenti cinque esercizi.

I comportamenti adottati finora in materia di accantonamento FCDE

Finora i Comuni hanno assunto comportamenti tra i più disparati in ordine all’entità dell’accantonamento al fondo crediti da finanziare attraverso il Pef.

C’è chi non ha valorizzato affatto la voce, per evitare aumenti di tariffe, chi ha invece inserito nel Pef l’intero fondo crediti della Tari calcolato secondo le regole del Dlgs 118/2011 e chi invece si è limitato a inserirne una parte, facendo magari riferimento al limite del 5% previsto dal Dpr 158/1999.

Vediamo invece cosa dice nello specifico la Delibera Arera che dispone l’adozione di MTR e la corrispettiva materia di accantonamento a Fondo Crediti dubbia esigibilità (confermata da MTR-2).

PEF TARI e Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

L’art. 14 comma 2 dell’Allegato A Delibera Arera 443/2019 – MTR, Metodo Tariffario Rifiuti – dispone in materia di accantonamento a Fondo Crediti dubbia esigibilità.

Nello specifico la delibera Arera 443/2019 prevede che:

  • nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all’80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011 e smi;
  • e nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.

La conferma di queste disposizioni, come anticipato sopra, arriva anche nell’MTR-2, con la stessa identica riproposizione della valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti differenziata.

Quindi, in caso di Tari tributo è possibile inserire nel piano economico finanziario, di conseguenza  in tariffa, l’80% del FCDE, mentre il 20% sarà finanziato con mezzi di bilancio.

In caso di TARI corrispettivo è possibile inserire nel PEF un accantonamento pari allo 0,5% dei crediti fino a formare un Fondo svalutazione crediti del 5%.

Per quanto riguarda l’inserimento nel PEF, con i relativi effetti sulla determinazione delle tariffe TARI, dei residui attivi inesigibili e delle perdite sui crediti:

  • l’Allegato A della Delibera 443/2019 Arera prevede all’art. 9 comma 1 il richiamo per la TARI tributo alla normativa vigente
  • mentre per la TARI corrispettivo serve considerare i crediti per i quali l’ente locale o il gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondo svalutazione crediti o rischi ovvero da garanzia assicurativa.

 


Fonte: articolo della redazione, video di Simone Chiarelli