Il ministro dell’Economia e delle Finanze mette nero su bianco, con il decreto 15 luglio emesso di concerto con il ministro della Giustizia e pubblicato in Gazzetta Ufficiale sulla serie generale n. 174 di ieri, le regole per gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato che vogliono bilanciare le fatture non riscosse con quanto dovuto al fisco.
Sono ammessi alla compensazione, decisa con l’ultima legge di stabilità (articolo 1, comma 778), i crediti maturati in qualsiasi data e non ancora saldati, neppure parzialmente, per i quali non è stata presentata opposizione dall’Amministrazione giudiziaria. A partire dal 2016 si possono compensare i debiti maturati per ogni tipo di imposta, compresa l’Iva, e il pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti con la cessione, anche parziale, dei suddetti crediti. La compensazione avviene esclusivamente con l’utilizzo del modello F24, mediante i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate.
La stessa legge di stabilità (comma 779 dell’articolo 1) ha posto, per l’operazione, un limite di spesa annuo di dieci milioni di euro. L’operazione di annullamento di attività e passività sarà possibile quando i crediti:
- sono stati liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell’articolo 82 del Testo unico in materia di spese di giustizia
- non sono stati pagati, neanche in parte
- sono garantiti dall’emissione di fattura, elettronica o cartacea, registrata sulla Piattaforma elettronica di certificazione.
Proprio attraverso la Piattaforma elettronica di certificazione (predisposta dal Mef per la gestione delle documentazioni) il creditore deve esercitare l’opzione per utilizzare gli importi in compensazione e dichiarare la sussistenza dei requisiti. Per quest’anno la scelta deve essere esercitata tra il 17 ottobre e il 30 novembre. Dal 2017 l’opzione dovrà essere effettuata dal 1° marzo al 30 aprile per ciascun anno.
La Piattaforma selezionerà le domande fino al raggiungimento del limite massimo di spesa attribuendo la priorità in base alla data di emissione della fatture. In caso di esclusione si può ripresentare la domanda negli anni successivi. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’opzione, la Piattaforma elettronica di certificazione trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei crediti ammessi alla procedura, con il codice fiscale del creditore e l’importo disponibile.
Se il soggetto che utilizza il credito non risulta compreso nell’elenco trasmesso, o se l’importo compensato risulta superiore a quello spettante, o se comunque il modello non risulta conforme alle disposizioni in tema di controllo, l’intero modello F24 sarà scartato e tutti i versamenti saranno considerati come non avvenuti. I modelli scartati potranno essere individuati attraverso il sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia. Le istruzioni per la compilazione dell’F24 telematico saranno diffuse con una apposita risoluzione delle Entrate.