Il pagamento delle imposte patrimoniali sugli immobili, ossia Imu e Tasi, relative alle parti comuni condominiali, a chi spetta?
Per il calcolo di IMU e Tasi occorre, intanto, procedere nel modo seguente:
1) rivalutare la rendita catastale di ciascun immobile per cui è dovuta l’imposta del 5%
2) moltiplicare la rendita rivalutata per il coefficiente di ciascun immobile
3) moltiplicare il risultato per le aliquote IMU e Tasi deliberate da ciascun Comune
Le parti comuni condominiali chi le deve pagare? Esse, intanto, sono individuate dall’articolo 1117 del Codice civile (alloggio del portiere, lavanderie, posti auto, eccetera). Un caso interessante riguarda il pagamento dell’IMU e la TASI sui parcheggi condominiali.
In particolare, si ricorda che, per quanto riguarda i parcheggi condominiali, la tassa sui servizi indivisibili è dovuta anche sugli immobili di proprietà condominiale in quanto l’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto 16/2014 ha abrogato il comma 670 dell’art. 1 della legge di Stabilità che stabiliva l’esenzione dal pagamento per le aree pertinenziali di immobili già tassati e per le aree condominiali Comuni. Il pagamento della TASI per le proprietà condominiali pertanto deve essere fatto dall’amministratore con le stesse modalità previste per il pagamento dell’IMU e TASI.
Infatti, il pagamento delle imposte patrimoniali sugli immobili, ossia Imu e Tasi, relative alle parti comuni condominiali devono essere a cura dell’amministratore di condominio, il quale è chiamato a prelevare l’importo necessario dalle disponibilità comuni messe a disposizione dai vari condomini, attribuendo necessariamente le singole quote ai proprietari.
Pertanto qualora l’amministratore di condominio ometta di versare l’Imu e la Tasi, le sanzioni addebitate dal Comune saranno a carico del condominio e non dell’amministratore.