Pareggio di Bilancio, sanzioni solo per chi non certifica? A elencare i punti fermi sulla disciplina del pareggio di bilancio per l’anno 2018, dopo le importanti novità della legge 145/2018, è la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 3 del 14 febbraio 2019, relativa ai chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio.
L’articolo 1, comma 823, della legge di bilancio 2019, a decorrere dal 2019, prevede la cessazione, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Per le regioni a statuto ordinario, invece, la cessazione dei predetti adempimenti decorre dall’anno 2021.
Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018, invece, restano fermi:
- per le regioni a statuto ordinario, gli obblighi di cui al DM 17 dicembre 2018 in materia di “Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio 2018 per le regioni a statuto ordinario”;
- per gli enti locali, ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione di cui ai commi da 469 a 474 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
Al riguardo, nel confermare quanto già rappresentato sull’argomento nella circolare 20 febbraio 2018, n. 5, si richiama l’attenzione degli enti locali, con riferimento agli adempimenti relativi al monitoraggio, sulle modalità di compilazione del relativo prospetto MONIT/18 contenute nel D.M. 23 luglio 2018, n. 182944, concernente il “Monitoraggio del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, delle città metropolitane, delle province e dei comuni per l’anno 2018”, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato a seguito dell’emanazione della Circolare 3 ottobre 2018, n. 25, in materia di utilizzo dell’avanzo di amministrazione per investimenti.
Dati e obblighi del monitoraggio
In proposito, giova ricordare che i dati del monitoraggio, da inserire nel prospetto MONIT/18, già disponibile nell’applicazione appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it devono essere trasmessi, con riferimento al primo e al secondo semestre 2018, esclusivamente utilizzando la predetta applicazione.
Si precisa, poi, che gli obblighi di monitoraggio di cui al richiamato comma 469, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province che, a tal fine, trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riferite a ciascun ente locale.
La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente nel proprio territorio. Le informazioni devono essere trasmesse, con riferimento a ciascun periodo, in formato Excel, avvalendosi di un apposito file previsto per le autonomie speciali e disponibile sul sistema web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
Obbligo di certificazione
Per quanto concerne, invece, l’obbligo di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2018, si ritiene utile segnalare che, ai sensi del comma 470 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, le regioni Friuli- Venezia Giulia e Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno nuovamente scaricare, compilare e caricare il file Excel relativo al monitoraggio del secondo semestre (MONIT/18) al fine di aggiornare, entro il termine del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019), le informazioni del monitoraggio riferite al 31 dicembre 2018 per ciascun ente locale.
La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio e comporta dunque l’applicazione delle sanzioni.