Disponibile in allegato lo studio della Fondazione nazionale dei commercialisti, pubblicato il 30 maggio scorso, dal titolo “Il pareggio di bilancio in sostituzione del patto di stabilità”. Nel documento la Fondazione nazionale dei commercialisti analizza il nuovo vincolo del pareggio di bilancio e gli obiettivi fissati per gli enti locali dalla Legge di stabilità 2016.
In base all’art. 162, comma 6, T.U.E.L., gli enti locali deliberano un bilancio di previsione che deve essere in pareggio finanziario complessivo per la competenza e garantire anche un fondo di cassa finale non negativo, assicurando il rispetto dei suddetti equilibri di competenza e cassa sia durante la gestione, sia in caso di variazioni di bilancio come previsto dall’art. 193 T.U.E.L.. Questo significa che gli enti devono controllare gli equilibri di bilancio per garantirne la permanenza in tutte le fasi di previsione/programmazione, gestione e rendicontazione. Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 162, comma 6, del T.U.E.L.1 , nonché in base all’art. 40 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione deve garantire l’equilibrio di competenza di parte corrente.
Il 31 luglio rappresenta il termine per il controllo degli equilibri generali di bilancio (art. 193 T.U.E.L.). La scelta di modificare la data anticipandola al 31 luglio, precedentemente fissata al 30 settembre, esprime la volontà del legislatore di scolpire a metà anno la verifica degli equilibri di bilancio e, quindi, la verifica della congruenza e coerenza rispetto a ciò che si è programmato2 . La Corte Costituzionale nella sentenza n. 70/2012 evidenzia che “nell’ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche i principi del pareggio e dell’equilibrio tendenziale… si realizzano attraverso due regole, una statica e l’altra dinamica: la prima consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dallo stesso consentiti. La loro combinazione protegge l’equilibrio tendenziale in corso di esercizio a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti.”
La Relazione Tecnica alla Legge di Stabilità 2016, n. 208/2015, in riferimento alla decorrenza delle disposizioni in essa contenute nonché alla legge n. 243/2012, recita come segue: “Commi 707-712. Le disposizioni recate dai predetti commi sono finalizzate, nelle more dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio del pareggio di bilancio in coerenza con gli impegni europei, ad anticipare all’anno 2016 l’introduzione dell’obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, di assicurare l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio e a ridefinire i vincoli di finanza pubblica per le regioni.
In particolare, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, viene richiesto agli enti locali e alle regioni di conseguire l’equilibrio fra le entrate e le spese finali, espresso in termini di competenza.”. Al momento di composizione del presente contributo, risulta presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze un disegno di legge di modifica della suddetta legge n. 243/2012 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali6 , prevedendo un unico saldo non negativo in termini solo di competenza, e non di cassa, tra le entrate e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendicontazione.