blankDisponibile la bozza di circolare (quindi ancora provvisoria) con cui il Mef fornisce le consuete indicazioni sul saldo di finanza pubblica (c.d. pareggio di bilancio) per il triennio entrante (2018-2020).


La circolare fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di pareggio di bilancio degli enti territoriali per il triennio 2018‐2020, e inoltre illustra le innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Le principali innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) riguardano, in sintesi:

 

  • Fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2016: gli enti territoriali possono non mandare in economia le risorse accantonate nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2016. Questo per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate;

 

  • Flessibilità in corso di gestione: è modificato l’articolo 1, comma 468, della legge n. 232 del 2016. Il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo non negativo non deve considerare gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità. E non deve considerare i Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

 

  • Completa applicazione della disciplina del pareggio di bilancio a tutte le Autonomie speciali: è abrogato l’articolo 1, comma 483, della legge n. 232 del 2016. Nel caso specifico l’articolo escludeva le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino‐Alto Adige. Erano escluse province autonome di Trento e di Bolzano, dalle disposizioni riguardanti il sistema sanzionatorio e premiante del pareggio di bilancio.

 

  • Chiusura contabilità speciali protezione civile: le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali degli enti territoriali. Per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi della legge n. 225 del 1992, nello stato di emergenza. In particolare, le risorse che residuano alla chiusura della contabilità speciale, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli di finanza pubblica.

 

  • Patti di solidarietà nazionale enti locali: sono apportate modifiche alla disciplina di concessione degli spazi finanziari agli enti locali. Queste sono aplicate per spese d’investimento da realizzare attraverso l’utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

 

In allegato il testo completo della bozza di Circolare del MEF.