pale-eolicheLa Ctp di Matera ha fornito una esaustiva e articolata interpretazione circa l’inserimento, nel computo della rendita catastale degli impianti eolici, anche delle cosiddette “torri/pali” di sostegno degli aerogeneratori.


 

Secondo il collegio materano, per valutare quali elementi debbano essere inclusi o meno nella stima catastale, è necessario fare riferimento non solo al criterio dell’essenzialità degli stessi per la destinazione economica dell’unità immobiliare, ma anche alla circostanza che tali elementi siano “fissi”, ovvero stabili (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali della costruzione.

 

In particolare, nella sentenza in esame, la Commissione ritiene di dover condividere e fare proprio il contenuto espresso, sul punto, della circolare 27/2016 dell’Agenzia, la quale ha così chiarito: “Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale. Le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 …, portano ad annoverare le stesse tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica”.

 

Tale convincimento, espresso, dai giudici materani trae origine dai richiami logici e specifici che il collegio fa alle sentenze della Corte di cassazione nn. 4028, 4029, 4030 del 14 marzo 2012 (qualificazione delle “centrali eoliche”), nonché alla pronuncia n. 3166/2015 (componenti immobiliari stabili e influenza sulla determinazione della rendita).

 

A questi richiami si aggancia, infine, il corollario rappresentato dalla sentenza n. 162/2008 della Corte costituzionale, con la quale i giudici delle leggi hanno affermato che nella determinazione della rendita catastale, deve tenersi conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell’unità immobiliare, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d’uso e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da peculiari requisiti di “immobiliarità”, “a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura”.

 

Peraltro, secondo la Ctp di Matera tale convincimento non viene assolutamente scalfito dalla normativa tecnica di settore (Iec – International electrotechnical commission, type certificate), la quale nulla ha a che fare l’aspetto catastale e fiscale delle torri ai fini del computo della rendita. Infatti, per gli aspetti fiscali vanno applicati i dettami di cui alla legge 190/2014 (la Stabilità per il 2015) che, al comma 244, “prevede l’applicazione della circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità’ immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi»”.

 

Il filone di sentenze in esame, dunque, confuta compiutamente la tesi sostenuta da molte società operanti nell’ambito del fotovoltaico secondo cui sarebbe erronea l’inclusione, nel calcolo della rendita catastale, di uno dei tre elementi (nel caso specifico, la torre d’acciaio) costituenti l’aerogeneratore.