Con una nota pubblicata sul suo sito, l’istituto per la finanza locale (Ifel) ha approfondito le novità della legge di bilancio sul pagamento debiti della PA, in particolare sulle comunicazioni alla PCC e sulla trasparenza delle informazioni.
Il documento prodotto dall’IFEL ha l’obiettivo di approfondire alcune delle norme contenute nella legge di bilancio 2019 in tema di pagamento dei debiti della PA.
La nota di lettura pubblicata da ANCI/IFEL lo scorso 9 gennaio ha già fornito l’illustrazione delle previsioni introdotte, sotto forma di incentivo e di penalizzazione (commi da 849 a 862), allo scopo di garantire il rispetto dei tempi di pagamento.
In particolare, l’IFEL si pone adesso l’obiettivo di esaminare quello che, in ordine cronologico, è il primo adempimento dei Comuni, ossia il nuovo obbligo di comunicazione alla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) – avviato in questi giorni e da effettuarsi entro il termine del 30 aprile 2019.
La nota, inoltre, analizza le previsioni in materia di trasparenza delle informazioni e pubblicazione dei dati sui ritardi di pagamento di ciascuna amministrazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Comunicazione Stock del Debito: sulla PCC disponibile la procedura.
Alcuni dati
La legge di bilancio 2019 contiene diverse misure in tema di pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche.
A sostegno del rispetto dei tempi di pagamento, alcune norme puntano a mettere a disposizione delle PA, con il contributo di Cassa depositi e prestiti, la liquidità per pagare i debiti commerciali (commi da 849 a 857).
L’intervento, tuttavia, come spiegato dalla citata nota ANCI/IFEL, finisce per delineare un meccanismo di mera anticipazione a restituzione ravvicinata (entro l’anno di acquisizione dei fondi), che non fornisce un sostegno effettivo, essendo ben diverso dal percorso di restituzione pluriennale precedentemente attivato con il decreto-legge n. 35 del 2013.
Vengono, poi, introdotte misure sanzionatorie (commi da 858 a 862) secondo le quali, a decorrere dal 2020, i Comuni che non rispettano i tempi di pagamento previsti per legge, ovvero che non dimostrano la progressiva riduzione dello stock di debito commerciale scaduto, dovranno accantonare in bilancio un “Fondo di garanzia dei debiti commerciali”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti.
L’importo da accantonare è determinato in una misura percentuale degli stanziamenti del bilancio corrente per la spesa di acquisto di beni e servizi, via via crescente in base alla maggiore entità del ritardo rispetto al termine di pagamento, ovvero alla minore percentuale di riduzione dello stock di debito.
Il comma 863 precisa, poi, che l’accantonamento al nuovo fondo è adeguato nel corso dell’esercizio sulla base delle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa di acquisto di beni e servizi ed esclude espressamente gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.