F24 modelloPagamenti con F24 over 1.000: senza partita Iva, ok al cartaceo?  Se si fanno compensazioni, occorre necessariamente passare per i servizi di home banking di banche e poste o per i servizi telematici delle Entrate, con addebito su conto corrente?

 

 


 

Per chi non è titolare di partita Iva, l’F24 torna a viaggiare su carta anche per i pagamenti di importo superiore a 1.000 euro. Ciò a patto che il modello non contenga compensazioni con altri crediti tributari e contributivi. La novità, contenuta nel decreto 193/2016, collegato alla manovra di bilancio per il 2017, mira a semplificare la vita dei cittadini meno avvezzi all’uso degli strumenti telematici, come per esempio le persone anziane. Viene quindi meno l’obbligo, contenuto nel Dl 66/2014 (articolo 11, comma 2, lettera c), di utilizzare l’F24 telematico per i versamenti di importo superiore a 1.000 euro da parte delle persone fisiche non titolari di partita Iva.

 

Le nuove regole

 

Dal 3 dicembre 2016, dunque, i contribuenti non soggetti Iva possono decidere se effettuare i pagamenti F24 in via telematica – cioè tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o attraverso l’home banking del proprio istituto di credito – o affidarsi invece alle “vecchie” modalità e presentarsi con il modello unificato di pagamento in formato cartaceo presso una banca, un ufficio postale o uno sportello degli agenti della riscossione (Equitalia). Se si opta per l’F24 cartaceo, il pagamento può essere fatto in contanti o, in alternativa, tramite:

 

 

  • assegni bancari e circolari presso le banche
  • assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari presso gli agenti della riscossione
  • carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di terminali elettronici idonei
  • assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat presso gli uffici postali.

 

 

La novità, tuttavia, lascia fuori gli F24 che presentano compensazioni con altri crediti. In questo caso, infatti, il pagamento deve necessariamente passare per i servizi di home banking di banche e poste o per i servizi telematici delle Entrate, con addebito su conto corrente. Con un importante distinguo. Se il saldo del modello con compensazioni è pari a zero, l’unica strada passa per l’Agenzia: i canali telematici (Fisconline) o, in alternativa, i servizi F24 web (disponibile online, senza scaricare alcun applicativo) e F24 online (che prevede, invece, l’installazione di un apposito software).

 

Le vecchie regole

 

Dal 1° ottobre 2014 al 2 dicembre 2016, i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione) potevano essere presentati esclusivamente per via telematica, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento). Stesse regole per i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero. La presentazione del cartaceo era, in pratica, consentita ai cittadini senza partita Iva solo per somme di importo totale pari o inferiore a 1.000 euro (senza utilizzo di crediti in compensazione) o in caso di modelli con saldo finale superiore a 1.000 euro precompilati dall’ente impositore (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Comuni, eccetera), sempre senza compensazione; o, infine, in caso di utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

 

Con l’entrata in vigore del Dl 193 non cambiano, invece, le regole per i pagamenti con F24 effettuati da contribuenti titolari di partita Iva. Questi ultimi, infatti, dovranno continuare a utilizzare obbligatoriamente l’F24 telematico per tutti i pagamenti: imposte, contributi e premi, nonché somme spettanti agli enti e alle casse previdenziali.