Partita la fase di smantellamento degli stand utilizzati per l’ultima Esposizione universale, che come da regolamento dovrà concludersi entro maggio 2016, ora c’è da chiarire il trattamento fiscale delle operazioni relative alle eventuali cessioni, a titolo oneroso o gratuite, degli stessi padiglioni, del loro contenuto e dei vari beni utilizzati durante la manifestazione.
L’Agenzia lo fa con la circolare n. 1/E del 20 gennaio 2016, considerando le diverse ipotesi prospettabili e tenendo conto anche della diversa natura dei soggetti interessati.
Partecipanti ufficiali, la sfera istituzionale vince sull’Iva
In particolare, l’Agenzia precisa che, in relazione alla cessione a terzi, da parte di Partecipanti ufficiali (cioè Stati e Organizzazioni internazionali intergovernative – ciascuno con una propria struttura operativa denominata Commissariato generale di sezione), di beni (compresi i padiglioni) utilizzati per l’attività istituzionale espositiva, l’esenzione dall’Iva resta ferma, sia in caso di cessione a titolo oneroso sia gratuita. Niente imposta, quindi, sempre che, al momento di acquisizione o costruzione del padiglione oppure di acquisto o importazione dei beni impiegati per realizzare la struttura, sia stato legittimamente applicato l’accordo tra il Governo italiano e il Bureau international des expositions (Bie) sulla non imponibilità dei beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
Questo vale anche per i Partecipanti ufficiali titolari di partita Iva che, per esempio, hanno svolto attività di vendita di gadget o di ristorazione, poiché, anche in tali casi “l’istituzionalità” ha avuto il sopravvento e i beni sono stati comunque acquistati e/o importati senza Iva. A dieta d’imposta anche la parte della struttura espositiva utilizzata per le descritte attività simil-commerciali, e ciò in quanto il padiglione rappresenta l’ufficialità del Partecipante.
Partecipanti ufficiali: tramonta l’Iva, spuntano Registro e imposta sulle donazioni
La cessione a titolo oneroso dello stand, dunque, non sconta l’Iva, ma si imbatte nel Registro. Il contratto redatto in forma scritta, si legge nella circolare, è soggetto alla registrazione in termine fisso con applicazione dell’imposta di registro in misura pari al 3%, prevista per i trasferimenti di beni mobili; se invece l’atto di vendita si perfeziona verbalmente o per corrispondenza, la registrazione scatta solo in caso d’uso.
Alla cessione gratuita del padiglione si applica, invece, l’imposta sulle donazioni in misura proporzionale sul valore globale del bene trasferito, a meno che il beneficiario non sia lo Stato o un ente pubblico (Regioni, Province, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, Onlus, eccetera) anche se ubicati in Paesi appartenenti all’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, a favore degli enti pubblici, delle fondazioni e delle associazioni istituiti in tutti gli altri Stati.
Partecipanti ufficiali: l’imposta sul reddito si dissolve
La vendita del padiglione non rientra in alcuna categoria reddituale e in più, l’articolo 10, comma 1 dell’accordo Bie dice che “i Commissariati Generali di Sezione, i loro beni, averi e redditi sono esentati, nell’ambito delle attività istituzionali espositive e non commerciali, da ogni imposizione diretta e, nei limiti previsti dal presente articolo, dalle imposte indirette, da parte dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni”.
Partecipanti non ufficiali: per l’Iva conta la sfera commerciale
Per le cessioni dei padiglioni e dei beni utilizzati per la loro realizzazione effettuati dai Partecipanti non ufficiali va verificato caso per caso, se la cessione è riferibile alla sfera istituzionale o a quella commerciale. Devono, infatti, essere assoggettate a Iva le cessioni realizzate dai Partecipanti non ufficiali che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di carattere commerciale o che hanno forma societaria, in base alla quale è prevista la presunzione assoluta di commercialità dell’attività svolta. Non sono, invece, rilevanti ai fini Iva le cessioni dei padiglioni da parte di enti commerciali, amministrazioni pubbliche territoriali e organizzazioni della società civile che, pur avendo preso parte all’evento in veste di Partecipanti non ufficiali, solo in via residuale o, comunque, non prevalente, svolgono attività commerciali.
La donazione del padiglione da parte di un Partecipante non ufficiale è rilevante ai fini Iva solo quando quest’ultimo svolge in via esclusiva o prevalente attività di carattere commerciale. Resta, invece, esente se effettuata a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute, fondazioni con finalità esclusivamente di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, e nei confronti delle Onlus.
Occorre, però, il rispetto di alcuni adempimenti, in assenza dei quali la donazione va assoggettata a Iva. In particolare: il cedente deve comunicare alla direzione provinciale II di Milano data, ora e luogo di inizio del trasporto, destinazione finale dei beni, ammontare complessivo dei beni gratuitamente ceduti (la comunicazione è facoltativa per i beni di valore complessivo inferiore a 5.164,57 euro); deve essere emesso regolare documento contabile di consegna o di trasporto progressivamente numerato; l’ente beneficiario della donazione deve attestare la natura, la qualità e la quantità dei beni ricevuti. Per quanto riguarda l’imposta di donazione, quando dovuta, è calcolata in misura proporzionale sul valore globale del bene trasferito, fatti salvi i beneficiari esclusi per legge.
Per l’imposta di registro, se la cessione a titolo oneroso del padiglione è soggetta a Iva, il relativo atto, se pubblico o formato per scrittura privata autenticata, è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso. Se la cessione avviene per scrittura privata non autenticata e contiene solo disposizioni soggette a Iva, la registrazione va eseguita solo in caso d’uso. In tutti e due i casi, in applicazione del principio di alternatività, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 200 euro.
Il reddito derivante dalla cessione del padiglione effettuato da un Partecipante non ufficiale nell’esercizio di un’attività commerciale, va assoggettato a tassazione in Italia poiché, in linea generale, l’attività è stata svolta dal partecipante mediante una stabile organizzazione in Italia.
Partecipanti ufficiali e non: cessioni di beni diversi dai padiglioni
Sia che si tratti di Partecipanti ufficiali che di Partecipanti non ufficiali, per quanto riguarda la cessione di beni diversi dai padiglioni e dai materiali utilizzati per la loro realizzazione, valgono le regole esposte precedentemente.
Di conseguenza, non rilevano ai fini Iva le cessioni di beni utilizzati nell’ambito della attività istituzionale, mentre le cessioni di arredi e di elettrodomestici devono essere assoggettate a Iva se si tratta di beni utilizzati dal Partecipante per l’esercizio di attività commerciali (ad esempio, ristorazione o vendita di gadget).
Smantellamento del padiglione: rilevanza territoriale dei servizi
I servizi di smontaggio e/o smantellamento dei padiglioni, poiché riconducibili al codice 43.11.00 compreso nella sezione F della tabella di classificazione Ateco 2007, quando resi a soggetti passivi d’imposta, ricadono nell’ambito di applicazione del reverse-charge. Pertanto, se un’impresa italiana stipula un contratto con un Partecipante, soggetto passivo Iva stabilito in Italia, per la demolizione del padiglione espositivo, il servizio fornito è territorialmente rilevante in Italia e la relativa Iva dovrà essere assolta con il meccanismo dell’inversione contabile. Invece, se il contratto per la demolizione del padiglione espositivo è stipulato con un General Contractor estero, pur trattandosi di un servizio rientrante tra quelli soggetti a reverse-charge, l’operazione è fuori dal campo di applicazione dell’imposta per carenza del presupposto territoriale, poiché il committente non è un soggetto passivo Iva stabilito in Italia: il fornitore italiano emetterà fattura indicando, anziché l’imposta, l’annotazione “inversione contabile”, se il General Contractor è stabilito in un altro Stato dell’Unione europea, ovvero “operazione non soggetta”, se il committente è stabilito fuori dalla Ue.