pace-fiscale-2019-sanatoria-irregolarita-formaliPace Fiscale 2019, sanatoria irregolarità formali: ambito applicativo e termini. La nuova procedura si può attivare per le violazioni commesse fino al 24 ottobre 2018 che non rilevano per la determinazione della base imponibile e per il pagamento dei tributi.


Nell’ambito delle disposizioni in materia di “pace fiscale” dettate dal decreto-legge 119/2018 (“decreto fiscale”), il legislatore ha previsto anche la sanatoria delle irregolarità formali. La relativa disciplina è contenuta nell’articolo 9, nella versione risultante dopo la conversione in legge (si ricorda che il decreto è stato convertito con la legge 136/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 293, del 18 dicembre 2018).

 

La formulazione originaria della disposizione in esame disciplinava la “dichiarazione integrativa speciale”, consentendo ai contribuenti, entro il 31 maggio 2019, di correggere errori od omissioni e di integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive, delle ritenute, dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva. L’integrazione era ammessa, nel limite di 100mila euro di imponibile annuo (e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato) ed era appunto previsto l’invio di una dichiarazione integrativa speciale, nonché il versamento di un’imposta sostitutiva (con aliquota del 20% per le imposte dirette e i contributi e un’aliquota media per l’Iva).

Il nuovo articolo 9: la sanatoria delle irregolarità formali

 

Durante l’iter parlamentare di conversione, l’articolo 9 è stato interamente riscritto e, alla dichiarazione integrativa speciale, è subentrata la sanatoria delle irregolarità formali.

 

Le irregolarità sanabili

 

Rientrano nell’ambito di applicazione della sanatoria le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge).

 

Esclusioni

 

La procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per:

 

  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall’articolo 5-quater, Dl 167/1990 (voluntary disclosure)
  • per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero
  • per le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto).

 

Il versamento

 

Le violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della procedura possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono.

 

Il pagamento dell’importo dovuto deve essere eseguito in due rate di pari importo entro le seguenti scadenze:

 

  • 31 maggio 2019
  • 2 marzo 2020.

 

Il perfezionamento

 

La procedura di regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

 

Disposizioni attuative

 

La definizione delle modalità di attuazione della procedura in esame è demandata a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

Il nuovo articolo 9: altre disposizioni

 

Oltre alla disciplina della sanatoria delle irregolarità formali, l’articolo 9 contiene anche norme in materia di termini di notifica degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni previsti dal Dlgs 472/1997 e di rimborsi a favore dei titolari di depositi fiscali.

 

Con riguardo al primo aspetto si prevede che, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (che dispone l’irretroattività delle norme tributarie), per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione ovvero dell’atto di irrogazione delle sanzioni (fissati dall’articolo 20, comma 1), sono prorogati di due anni.

 

L’ultimo comma dell’articolo 9 riconosce, nel rispetto di specifiche condizioni, la priorità nei rimborsi a favore dei titolari di depositi fiscali di prodotti energetici che si avvalgono di un sistema informatizzato di controllo e la cui licenza di esercizio non sia sospesa o revocata.

 

La licenza, peraltro, deve essere rilasciata per la gestione di un deposito fiscale il cui parco serbatoi di stoccaggio deve essere di capacità non inferiore a 400 metri cubi per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti, e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici, non inferiore a 10mila metri cubi.

 

Infine, è stabilito che la disposizione in esame trova applicazione per i rimborsi erogabili a partire dalla data di conversione in legge del decreto ed entro il limite complessivo di 10 milioni di euro annui per ciascun soggetto.

 

Per verificare che il codice fiscale sia corretto seguite la procedura descritta a questo link. In caso di codice fiscale bloccato seguite, invece, la procedura descritta a questo link.