pace-fiscale-2019-prorogaPace Fiscale 2019, una proroga è possibile? A poche ore dalla scadenza ci si pone il quesito se sia possibile un differimento per chi non ha potuto provvedere. Ecco gli scenari.


Pace Fiscale 2019, proroga possibile? Restano poche ore a disposizione dei contribuenti italiani che vorranno approfittare dell’ultima finestra di “pace fiscale”per regolarizzare i propri debiti con l’erario in forma agevolata.

La “partita” della rottamazione-ter potrebbe valere per le casse dello Stato un tesoro di 21 miliardi. Una cifra al ribasso, perché tiene conto solo delle domande presentate entro il vecchio termine e non di quelle nuove, rimesse in pista dal Dl 34/2019.

Molti si chiedono se una nuova proroga su questo termine è possibile, proprio per chi non riuscirà a provvedere in tempo.

Si tratterebbe, attenzione, di un’ulteriore proroga.

Eh già, perchè una proroga al termine è stata già data, ricordiamo. Il vecchio termine, infatti era quello del 30 aprile 2019, che è stato procrastinato per l’appunto al 31 Luglio 2019, vale a dire domani.

Quindi non è molto probabile una nuova proroga dell’attuale scadenza, ma alcuni tuttavia ci sperano. Più probabile forse l’apertura di una nuova tranche, che sarebbe una rottamazione-quater.

Vi terremo informati di ulteriori novità.

La scadenza è alle porte

Mercoledì 31 luglio scade il termine presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata che consente di pagare le somme dovute, senza interessi e sanzioni. Come previsto dal decreto crescita (Dl 34/2019),  la riapertura dei termini fino alla fine di questo mese riguarda tutti i debiti che non sono già stati ricompresi nelle istanze trasmesse entro il 30 aprile 2019.

Le domande possono essere inviate online sul sito dell’Agenzia entrate-Riscossione oppure utilizzando gli appositi moduli da inoltrare via Pec o da consegnare agli sportelli.
Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono disponibili tutte le informazioni utili e i servizi online che consentono di presentare la domanda di adesione senza necessità di andare allo sportello.

Il 31 luglio è anche la scadenza della prima o unica rata per tutti coloro che hanno aderito alla “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019, per i quali Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato la comunicazione con gli importi da pagare secondo la soluzione rateale prescelta.

Come aderire: domande via web o pec

Vediamo nel dettaglio come presentare la domanda per la “rottamazione ter” o per il “saldo e stralcio”. È sufficiente compilare il modulo direttamente online sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione con il servizio “Fai D.A. te”, disponibile sia in area pubblica, senza la necessità di pin e password ma allegando il proprio documento di riconoscimento, sia nell’area riservata del sito utilizzando Spid o le credenziali personali fornite da Agenzia delle entrate o dall’Inps.

In alternativa è possibile compilare gli appositi modelli (DA-2018-R per la “rottamazione-ter” e SA-ST-R per il “saldo e stralcio”). Disponibili online e in tutti gli sportelli dell’Agente della riscossione. E inviarli, insieme alla documentazione richiesta, tramite posta elettronica certificata (Pec) agli indirizzi indicati sui moduli. I contribuenti possono anche delegare un professionista di fiducia a trasmettere online la domanda di adesione con il servizio Equipro presente sul sito internet dell’Agenzia.

Sempre sul portale dell’Ente di Riscossione è possibile richiedere, entro le ore 9 di martedì 30 luglio, il prospetto informativo con l’elenco delle cartelle “rottamabili”. Infine, la domanda di adesione può essere consegnata direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione sul territorio dove, però, in vista della scadenza di mercoledì prossimo potrebbe registrarsi un consistente afflusso di persone, considerata anche la coincidenza con l’altra scadenza per il pagamento della prima rata della “rottamazione-ter”, riservata ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata entro lo scorso 30 aprile 2019.

Doppia scadenza per la rottamazione-ter

Con il decreto Crescita sono stati riaperti i termini di adesione alla cosiddetta rottamazione-ter, prevista dal Dl n. 119/2018. Che ha concesso la possibilità di definire in via agevolata (senza pagare sanzioni e interessi di mora) i debiti relativi a somme affidate dagli Enti creditori all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Non possono essere oggetto di una nuova richiesta i debiti che sono stati già inseriti in una dichiarazione di adesione presentata entro il 30 aprile 2019. Per i quali Agenzia delle entrate-Riscossione ha già inviato le comunicazioni di risposta con l’importo dovuto e i relativi bollettini.

La domanda di adesione deve essere presentata entro il prossimo 31 luglio. Che è anche il termine entro il quale effettuare il pagamento della prima rata per tutti coloro che hanno aderito alla “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determina l’inefficacia della definizione agevolata. Il debito non potrà essere più rateizzato e l’Agente della riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero.

I requisiti per il saldo e stralcio

Anche per il “saldo e stralcio” la riapertura dei termini fino al mercoledì 31 luglio riguarda i debiti non ricompresi in una domanda di adesione a provvedimenti di definizione agevolata presentata entro lo scorso 30 aprile. I requisiti sono quelli previsti dalla legge di Bilancio 2019 (legge  145/2018).

Il “saldo e stralcio” è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare in forma ridotta i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2017. Derivanti esclusivamente dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali. E dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Si pagherà una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.  Secondo la legge versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro. Oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione. Prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge n. 3/2012).