DOMANDA:
Un dipendente, inquadrato in categoria C1, pervenuto per mobilità esterna da altro comune nell’anno 2014 presso l’area di vigilanza, è stato poi spostato a richiesta con mobilità interna in area amministrativa nei settori relativi ai servizi di anagrafe e stato civile, da circa un anno, dei quali è responsabile di procedimento. Detto dipendente intende chiedere nulla osta preventivo per partecipare a una mobilità esterna indetta da altro comune, sempre in Lombardia, soggetto, come il nostro, al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, indicando quale possibile sostituto un dipendente di altro comune inquadrato in categoria B4 ritenendo fattibile una mobilità per compensazione. Ciò premesso, l’attuale normativa, in particolare l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, prevede che si possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti “… appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni …”. Nel nostro caso, non sono ancora trascorsi 5 anni dalla mobilità e non esiste una corrispondenza di qualifica. Si chiede se tale passaggio sia possibile, come effettuare l’eventuale compensazione e rispettare la contemporaneità e se il dipendente subentrante in base alla categoria posseduta (B) possa essere nominato responsabile di procedimento in settori così delicati quali quelli di anagrafe e stato civile.
RISPOSTA:
In risposta al quesito posto, si evidenzia innanzitutto che l’operazione descritta non rientra pienamente nella così detta mobilità per compensazione o per interscambio. Infatti, tale figura – originariamente prevista dall’art. 6 comma 20 del DPR 268/87, abrogato dal D.L. 5/2012 – comporta che il trasferimento volontario e reciproco di dipendenti tra due o più enti, produca “uno scambio del posto di lavoro” tra i dipendenti stessi. Occorre, in altre parole, che i lavoratori interessati dall’interscambio, anche se provenienti da diversi comparti di contrattazione collettiva, possiedano lo stesso livello professionale, vale a dire lo stesso inquadramento nelle diverse aree giuridiche – categorie (nell’ambito della categoria, non rileva invece l’eventuale differenza di posizione economica che, peraltro, è finanziata con il fondo risorse decentrate e non determina un incremento di spesa). In sostanza occorre che l’operazione tra i due enti sia a “somma zero” (e non comporti costi aggiuntivi).
Questo spiega perché, ad es., la mobilità per compensazione sia ammessa anche in caso di violazione del patto di stabilità (ora, pareggio di bilancio) e non si computi ai fini del rispetto del tetto massimo alla spesa di personale (FP nota n. 20506 del 27/3/2015 e Corte dei Conti Lombardia 342/2015). Nel caso prospettato, invece, lo scambio è tra un lavoratore di categoria C ed uno di categoria B. Ciò premesso, è indubbio che al di là dell’inquadramento giuridico della figura, si potrà comunque procedere allo scambio a titolo di mobilità volontaria. Più precisamente, trattandosi di enti soggetti a limitazioni delle assunzioni, si tratterà di una mobilità finanziariamente neutra che, perciò, potrà avvenire anche in difetto di capacità assunzionale, purché nell’anno precedente sia stato rispettato il pareggio di bilancio (art. 1 comma 47 della legge 311/2004 e comma 475 lett. e della legge di Bilancio 2017) e il tetto massimo alla spesa di personale posto dal comma 557 della legge Finanziaria 2007. Infine, in risposta agli ulteriori quesiti posti, si precisa che · la contemporaneità dello scambio nella mobilità per compensazione, non deve essere intesa come contestualità, in quanto è sufficiente che il passaggio di entrambi i dipendenti avvenga entro “un periodo di tempo congruo” che non costringa l’ente ad abbattere le spese di personale (per la mobilità in uscita) a causa dello slittamento della mobilità in entrata all’esercizio successivo (Corte dei Conti Veneto n. 65/2013) · l’obbligo di permanenza quinquennale nella sede di prima assegnazione previsto dal comma 5 bis dell’art. 35 del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla legge finanziaria del 2006, secondo la Funzione Pubblica (parere uppa 2/2006) non si applica ai comuni.
Inoltre, per l’interpretazione prevalente non si tratta di un obbligo di carattere oggettivo ma soggettivo, posto a tutela delle concrete situazioni in cui può trovarsi la P.A. che, pertanto, potrà o meno farlo valere in relazione alle proprie esigenze organizzative. La nomina a responsabile del procedimento di un dipendente inquadrato in categoria B non è di per sé vietata dalle norme. Tuttavia la questione merita un approfondimento. L’art. 5 commi 1 e 2 della L. n. 241/90 dispone che il dirigente di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente addetto all’unità, la responsabilità della istruttoria ed eventualmente dell’adozione del provvedimento finale. In mancanza, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla singola unità organizzativa competente. L’art 6, comma 1, lett. e), precisa che il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale “ove ne abbia la competenza”, mentre, in caso contrario, trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.
La norma, dunque, non prevede alcuna prescrizione con riguardo alla categoria d’inquadramento del dipendente, ma allo stesso tempo – salva la vigenza di normative speciali e di settore come, ad es., in materia anagrafica – sembra limitare la possibilità di attribuire la competenza all’adozione dell’atto finale nel caso in cui il dipendente incaricato non rappresenti la figura apicale dell’ufficio (in considerazione dell’attribuzione di tale competenza al dirigente o alla figura apicale ex artt. 107 comma 2 e 109 comma 2 Tuel). Nello stesso senso, d’altronde, si ricorda che negli enti privi di dirigenza è possibile conferire anche ad un dipendente di categoria B un incarico di posizione organizzativa, a condizione che gli sia attribuita la “responsabilità degli uffici” (e in mancanza di lavoratori di categoria D – art. 11 comma 3 CCNL 31 marzo 1999). In ogni caso, secondo il Consiglio di Stato (parere Sez. I n. 304 del 3 marzo 2004) l’attribuzione delle funzioni di responsabile del procedimento implica quale contenuto minimo, l’assegnazione della responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento, rimanendo “solo eventuale” l’adozione del provvedimento finale.