accertamentoFissata anche la disciplina dell’effetto premiale per i contribuenti che optano per la trasmissione dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto Mef 4 agosto 2016, recante disposizioni di attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d), e 4, comma 3, del decreto legislativo 127/2015, in materia di trasmissione telematica delle operazioni Iva (il Dlgs 127, in attuazione della delega fiscale di cui alla legge 23/2014, detta le regole per la trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici).

 

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, del Dlgs 127, il Dm 4 agosto 2016 stabilisce nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del comma 3, del medesimo articolo 1. Quest’ultima disposizione, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate dal 1° gennaio 2017, riconosce ai soggetti passivi la possibilità di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di interscambio (Sdi), introdotto dalla Finanziaria 2008. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

 

A tal proposito, quindi, l’articolo 1, comma 1, del Dm 4 agosto 2016 stabilisce che l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti telematicamente per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla stessa Agenzia o da altra Pa. Scopo dichiarato di tali controlli incrociati è favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili (articolo 1, commi 634 e seguenti, legge 190/2014 – Stabilità 2015).

 

Il successivo comma 2 stabilisce che l’Agenzia delle Entrate, in ossequio all’articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, è tenuta a informare il contribuente, in via telematica, degli esiti del controllo, ove dagli stessi emergano elementi rilevanti nei suoi confronti. L’effettuazione dei controlli a distanza, peraltro, non fa venir meno gli ordinari poteri di accertamento, in capo agli organi dell’Amministrazione finanziaria.

 

L’articolo 2 del Dm, inoltre, allo scopo di coordinare l’attività di controllo e di escludere la duplicazione dell’attività conoscitiva, stabilisce che le informazioni trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015, sono messe a disposizione della Guardia di finanza.

 

Gli articoli 3 e 4 del Dm attuano quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo. Tale articolo detta una serie di disposizioni volte a incentivare la trasmissione telematica delle operazioni Iva (effetto premiale). In particolare, la lettera d) prevede, per i soggetti che si avvalgono dell’opzione, la riduzione a un anno dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento. A tal proposito, il comma 1, dell’articolo 3, del Dm, stabilisce che possono fruire della predetta riduzione solo i soggetti passivi che, esercitata l’opzione per la trasmissione telematica, effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante strumenti tracciabili (bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità). Tuttavia, il comma 2 ammette la possibilità di effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore a 30 euro.

 

La riduzione dei termini di decadenza si applica soltanto in relazione ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi (comma 3). L’articolo 4 del Dm stabilisce che i contribuenti che intendono usufruire della misura premiale della riduzione dei termini di decadenza devono comunicare, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, la sussistenza dei relativi presupposti. La comunicazione va fatta nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. Le modalità di comunicazione saranno definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con cui sono approvati i modelli di dichiarazione e le relative istruzioni; la mancata comunicazione implica l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento. Viene previsto, inoltre, che la riduzione non si applica, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, nei confronti dei contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati precedentemente.

 

L’articolo 5 del Dm individua le categorie di soggetti passivi nei confronti dei quali l’Agenzia delle Entrate realizza il programma di assistenza di cui all’articolo 4, comma 3, Dlgs 127/2015:

 

 

  • esercenti arti e professioni
  • imprese ammesse al regime di contabilità semplificata (articolo 18, Dpr 600/1973)
  • imprese che, limitatamente all’anno di inizio dell’attività e ai due anni successivi, superano i limiti di ricavi indicati dall’articolo 18 del Dpr 600/1973.

 

 

L’articolo 6, infine, stabilisce che le disposizioni del Dm hanno effetto dal 1° gennaio 2017.