Open-DataOpen data – Disponibile la Legge di assestamento 2015. Dati forniti con database in formato elaborabile (CSV) e licenza per il riuso Italian Open Data License IODL 2.0. In allegato all’articolo sono disponibili i file con i metadati

 

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Il bilancio dello Stato espone le entrate e le uscite dell’amministrazione statale, relative ad un determinato periodo di tempo (Esercizio finanziario). Come tale svolge un’importante funzione conoscitiva, in quanto fornisce informazioni sulle risorse pubbliche disponibili e sulla loro destinazione. Inoltre costituisce il riferimento per la decisione politica, perché è sulla base di esso che viene definita l’allocazione delle risorse finanziarie disponibili tra le diverse funzioni svolte dallo Stato. Una volta stabilita tale allocazione, il bilancio costituisce il riferimento per la gestione delle risorse finanziarie nella realizzazione di quanto programmato.

 

L’unità temporale della gestione è rappresentata dall’anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

 

Il bilancio dello Stato è disciplinato dalla legge di contabilità e finanza pubblica, legge 31 dicembre 2009 n. 196, successivamente modificata dalla legge 7 aprile 2011 n. 39.

 

Il bilancio dello Stato è composto dallo stato di previsione dell’entrata e dagli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero, con le allegate appendici dei bilanci delle Aziende ed Amministrazioni autonome.

 

Uno dei principali elementi di articolazione degli stati di previsione della spesa è costituito dalla classificazione per Missioni e Programmi, che mette in luce le finalità perseguite con le risorse finanziarie dello Stato. Le Missioni, infatti, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa; all’interno di ciascuna Missione, i Programmi costituiscono aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, per perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito di ciascuna Missione. I Programmi costituiscono le unità di riferimento per il voto espresso dal Parlamento sul bilancio dello Stato.

 

I dati del bilancio dello Stato possono essere analizzati in relazione ai diversi momenti del “ciclo di vita” del bilancio stesso.

 

Il Disegno di Legge di Bilancio, rappresenta la proposta di bilancio sottoposta dal Governo al Parlamento; è redatto in termini di competenza e di cassa, ed è formulato secondo la legislazione vigente. È presentato al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno ed espone le previsioni di bilancio con riferimento al triennio successivo.

 

La Legge di Bilancio è il risultato della decisione del Parlamento. È il bilancio di previsione approvato dalle Camere entro il 31 dicembre di ogni anno; espone le previsioni di competenza e di cassa per il triennio successivo e costituisce il rifermento per la gestione delle risorse finanziarie per l’anno finanziario successivo.

 

Ai fini della gestione, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, le unità di voto parlamentare del bilancio (programmi) sono ripartite, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con le amministrazioni interessate, in capitoli di spesa che rappresentano, per l’appunto, l’unità di riferimento per la gestione.

 

Le previsioni di spesa contenute nella legge di bilancio rappresentano il limite massimo della spesa autorizzata.

 

La Legge di assestamento è lo strumento con cui viene effettuata una revisione delle previsioni della Legge di Bilancio al fine di aggiornarle rispetto alla situazione di metà anno. Infatti, entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi (entrate di bilancio non ancora versate nelle casse dello Stato) e dei residui passivi (impegni di bilancio non ancora pagati dallo Stato), così come viene quantificata in fase di rendicontazione dell’esercizio finanziario scaduto. Per tale ragione il disegno di legge di assestamento e quello del Rendiconto generale dello Stato vengono presentati al Parlamento contestualmente.

 

Il Rendiconto Generale dello Stato, infine, chiude il “ciclo di vita” del bilancio ed espone i risultati della gestione dell’esercizio scaduto il 31 dicembre dell’anno precedente. Pone a confronto le previsioni di entrata e di spesa con quanto effettivamente realizzato, mettendo in luce le entrate ancora non percepite (residui attivi) e le spese rimaste da pagare (residui passivi). Il Rendiconto generale dello Stato, entro il 31 maggio dell’anno successivo all’anno di consuntivazione, viene inviato dal Ministro dell’economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione; in seguito alla restituzione del Rendiconto da parte della Corte dei conti al Ministro dell’economia e delle finanze, quest’ultimo, entro il mese di giugno, lo presenta al Parlamento per l’approvazione mediante un apposito disegno di legge, che rende definitivo e irrevocabile il contenuto del Rendiconto.