A deciderlo è stato un tribunale di secondo grado chiamato a pronunziarsi in merito al regime fiscale applicabile.
Lo scorso 2 ottobre una Lower Court olandese ha sentenziato in merito al regime fiscale applicabile ad una indennità di licenziamento pagata da un datore di lavoro olandese ed inserita in una sorta di fondo pensione o piano di accumulo.
Il caso aveva ad oggetto un soggetto con cittadinanza olandese che era stato inviato a lavorare negli Stati Uniti dal suo datore di lavoro olandese. La permanenza negli Usa si protrasse per 13 anni per cui il soggetto divenne fiscalmente residente in America. Dopo il licenziamento, la persona fisica tornò ad essere fiscalmente residente in Olanda e gli fu corrisposta una indennità che, da una lato aveva la funzione di coprire i costi fino all’età pensionabile, dall’altro quella di coprire i costi sostenuti per ottenere un nuovo impiego. La questione era quella di valutare se l’erogazione fosse tassata negli Stati Uniti o in Olanda.
Analisi della questione
L’articolo 16 del trattato tra Olanda e Usa si pone in linea con l’articolo 15 del modello Ocse secondo cui le remunerazioni come salari e stipendi sono tassate nel Paese di residenza del soggetto lavoratore a meno che l’attività non venga svolta all’estero. In questo secondo caso si prevede che la remunerazione sia tassata nel Paese in cui viene svolta.
Trattati internazionali, normativa interna e deroghe
Si deve peraltro rilevare come la mancanza dell’avverbio soltanto non permetta di escludere la tassazione nel paese di residenza. È importante ricordare che i trattati prevalgono sulla normativa interna in quanto derivano dall’accordo tra due Stati. La previsione, tuttavia, incontra diverse deroghe a livello convenzionale. Ad esempio, l’articolo 19 paragrafo 2 contempla una regola particolare. Si prevede, infatti, che se la persona fisica era residente nello Stato estero nei 5 anni precedenti al pagamento, il compenso può essere tassato in tale altro Stato se lo stesso viene corrisposto in relazione a una attività lavorativa ivi svolta e la remunerazione non viene pagata periodicamente oppure, se la somma riscossa sotto forma di una tantum non rappresenta una alternativa alla erogazione periodica. Le somme erogate una tantum, pertanto, risulterebbero nel caso di specie imponibili negli Usa.
Il successivo paragrafo n. 3, tuttavia, stabilisce che le regole enunciate nel precedente paragrafo non trovano applicazione se la somma viene accantonata in un piano pensionistico e la tassazione nel paese di residenza viene differita sino al momento in cui la somma viene percepita.
Il punto incerto nel caso di specie è valutare se la somma percepita deve essere qualificata come reddito da lavoro e quindi tassato negli Usa o reddito da pensione e quindi tassabile solamente nei Paesi Bassi.
La decisione dei giudici
La Corte ha stabilito che le somme devono essere qualificate come reddito da pensione e non come stipendio. L’elemento decisivo, ai fini della valutazione, è costituito dal fatto che le somme sono state corrisposte per coprire le spese fino al momento della pensione. Secondo la Corte, la qualificazione delle somme non risulta inficiata dal fatto che in parte siano finalizzate a sopportare i costi per acquisire un nuovo lavoro.
In base all’articolo 19 paragrafo 3 della Convenzione le somme risultano tassabili solamente in Olanda perché se fossero state corrisposte da un datore di lavoro olandese le somme risulterebbero tassate solamente al momento del prelievo dal fondo pensione.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORI: Vita Pozzi, Ennio Vial