bando ocseLo scorso 7 agosto l’Ocse ha pubblicato tre documenti concernenti i nuovi strumenti di contrasto all’evasione fiscale internazionale. Si tratta del manuale operativo dello standard Crs, l’aggiornamento del rapporto relativo ai programmi di voluntary disclosure ed infine il protocollo di modifica del modello Tiea (Tax information exchange agreement).

 

Il manuale operativo dello standard Crs

 

Il documento fornisce una guida pratica, per le autorità fiscali e le istituzioni finanziarie, all’implementazione dello standard di trasmissione dei dati Common reporting due diligence standard (Crs), che consente lo scambio automatico di informazioni relativo ai rapporti finanziari. Il manuale è finalizzato a consentire l’effettiva messa in funzione dello scambio e non deve essere inteso come un’integrazione al modello stesso. Conseguentemente, nel corso della trattazione sono stati inseriti i riferimenti allo standard e al commentario.

 

Si tratta, pertanto, di un documento rilevante, in vista dell’attivazione di tale sistema di reportingall’interno dell’Unione europea, come previsto dalla direttiva n. 2014/107/Ue del 9 dicembre 2014. Il manuale è stato definito dall’Ocse come living, in quanto finalizzato ad essere aggiornato regolarmente. Si tratta di un aspetto coerente con quanto previsto proprio nella direttiva n. 2014/107/Ue (considerando n. 13), in cui si afferma che nell’attuarne il contenuto gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei commentari sul modello di accordo e sullo standard di trasmissione elaborato dall’Ocse quale fonte illustrativa o interpretativa.

 

La struttura del manuale è la seguente:

 

  • la prima parte fornisce una panoramica degli step, richiesti ai governi nazionali, per l’attuazione dello scambio, entrando nel merito delle questioni legislative, tecniche e operative connesse allo sviluppo dello standard. Le fasi attuative sono le seguenti: importare nella legislazione nazionale le disposizioni relative all’adeguata verifica e alla trasmissione dei dati da parte delle istituzioni finanziarie; individuare il fondamento giuridico che consenta lo scambio; porre in essere l’infrastruttura informatica necessaria; garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati acquisiti e scambiati

 

  • la seconda parte contiene un’illustrazione dettagliata dei principi che regolano il Crs, comprese le definizioni e le procedure operative. Un apposito capitolo è stato dedicato alla gestione delle informazioni riguardanti i trust

 

  • la terza parte evidenzia i punti di contatto e le differenze, sotto il profilo operativo, con l’omologo standard di trasmissione con gli Stati Uniti, denominato Fatca, chiarendo se determinate soluzioni operative possono essere adottate per entrambi i sistemi di reporting. In proposito, l’effettiva realizzazione di quest’ultimo standard di trasmissione è stata recentemente resa possibile dalla firma del decreto del 6 agosto scorso del ministro dell’Economia e delle Finanze, attuativo della legge n. 95 del 18 giugno 2015 (ratifica dell’accordo Iga 1 con gli Stati Uniti), nonché dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 agosto (protocollo n. 2015/106541), il quale ha fissato per il prossimo 31 agosto la scadenza per l’invio dei dati da parte delle istituzioni finanziarie residenti. Infine l’Annex I contiene una sezione di risposte alle faq formulate da imprese e governi, che l’Ocse si impegna ad arricchire e aggiornare sul proprio sito internet. All’interno il modello Crs, improntato al criterio della reciprocità tra gli Stati.

 

L’aggiornamento del rapporto relativo ai programmi di voluntary disclosure

 

Il documento, che costituisce un aggiornamento del precedente rapporto del settembre 2010, ha la finalità di agevolare i governi nella definizione di questi tipi di programmi, definendone i principi e le procedure operative. Ad avviso dell’Ocse, infatti, parallelamente al rafforzamento degli strumenti di contrasto all’evasione fiscale internazionale (come ad esempio l’introduzione del Crs), deve essere riconosciuta ai contribuenti la possibilità di divenire compliant, incoraggiando quei soggetti che vogliono regolarizzare il passato, in termini redditi ed attività non dichiarate. Pertanto, i programmi divoluntary disclosure costituiscono parte integrante della più ampia strategia di contrasto all’evasione, unita alla compliance dei contribuenti.

 

Più precisamente, il design di questo tipo di programma dovrebbe essere tale per cui il contribuente paga di più di quanto avrebbe pagato se fosse stato completamente adempiente ai propri obblighi fiscali, ma beneficia di un trattamento sanzionatorio inferiore rispetto a quello di uno stesso soggetto che viene individuato dall’autorità fiscale, senza che abbia acceduto al programma.

 

L’aggiornamento rispetto alla versione precedente è stato effettuato tenendo conto del punto di vista di soggetti professionali della consulenza fiscale, nonché dell’esame dei programmi posti in essere da 47 Paesi, tra i quali l’Italia, per la quale viene riportata una scheda relativa al programma di collaborazione volontaria, previsto dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014.

 

Il protocollo di modifica del modello Tiea

 

Il terzo documento pubblicato contiene un protocollo di modifica del modello di tax information exchange agreement (Tiea), finalizzato a stabilire il fondamento giuridico necessario per implementare le tipologie di scambio di informazioni automatico (come lo stesso Crs) e spontaneo.

 

L’introduzione di tale protocollo si è resa necessaria in quanto il modello predisposto dall’Ocse nell’aprile del 2002 è espressamente limitato allo “scambio su richiesta”. Il protocollo non è accompagnato da un apposito commentario, in quanto l’organizzazione internazionale afferma che si può fare riferimento rispettivamente al commentario agli articoli 6 e 7 della Convenzione multilaterale concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988 e modificata dal protocollo di Parigi del 27 maggio 2010.