Con la risposta n. 67/2019, sull’obbligo di fatturazione elettronica l’Agenzia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti. La nuova disciplina normativa è entrata in vigore dallo scorso 1° gennaio.
La copia cartacea deve riportare fedelmente gli elementi presenti nel formato “XML”, senza l’aggiunta di informazioni e dati ulteriori e diversi.
Con la risposta n. 67/2019, l’Agenzia delle entrate torna ancora sull’obbligo di fatturazione elettronica entrato in vigore dallo scorso 1° gennaio.
L’istante, in questo caso, è un operatore economico non stabilito in Italia, ma qui identificato ai fini Iva tramite rappresentante legale.
Effettuando, tra l’altro, acquisti da fornitori stabiliti in Italia, chiede:
- se i residenti stabiliti in Italia hanno la facoltà e non l’obbligo di emettere fattura elettronica nei confronti di non stabiliti ma identificati nel Paese
- se un non residente ha l’obbligo di accreditarsi al Sistema di interscambio (Sdi) per ricevere le fatture passive
- se un non residente identificato in Italia può esercitare il diritto alla detrazione sulla base della sola “copia cartacea della fattura”, a prescindere dalla modalità di emissione del documento
- il significato preciso dell’espressione “copia cartacea della fattura” e le modalità di richiesta della stessa al fornitore
- se il soggetto non residente è escluso dagli obblighi di trasmissione previsti dall’“esterometro” (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015).
L’Agenzia risponde punto per punto chiarendo che:
- il primo dubbio è stato già risolto con la faq n. 30, nella quale si precisa che gli operatori residenti e stabiliti in Italia, relativamente alle operazioni con non residenti identificati nel nostro Paese, anziché emettere fattura elettronica tramite Sdi, possono comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle fatture rilasciate (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015 – “esterometro”)
- il soggetto non residente non è tenuto ad accreditarsi al Sistema di interscambio, visto che la fatturazione elettronica non è obbligatoria in caso di cessionari o committenti non stabiliti ma identificati in Italia
- la fattura cartacea emessa dal cedente/prestatore è idonea all’esercizio del diritto alla detrazione Iva da parte del cessionario/committente non stabilito ma identificato
- per “copia cartacea della fattura” s’intende un documento “fotocopia” del contenuto della fattura elettronica in formato “XML”, senza elementi aggiuntivi e diversi. La risposta entra nel dettaglio e precisa che, per ottenere la copia analogica della fattura elettronica, occorre stamparla e attestarne la conformità all’originale informatico (articolo 23, Dlgs 82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale)
- per quanto concerne l’“esterometro”, la disposizione riguarda soltanto i contribuenti residenti o stabiliti in Italia, quindi non l’istante.
Esterometro, istruzioni Agenzia Entrate su procedure ed esenzione