Se gli obblighi contabili non vengono rispettati, le Onlus, cancellate dall’Anagrafe unica, perdono i benefici fiscali indebitamente fruiti, con recupero dei tributi non corrisposti.
Concludiamo l’excursus sulle principali questioni in materia di Onlus e sulle relative pronunce della Cassazione affrontando il tema della decadenza dalle agevolazioni in caso di mancata o irregolare tenuta della contabilità. Le Onlus sono indubbiamente destinatarie di un regime agevolato ma, al contempo, soggette a particolari obblighi contabili e formali. L’articolo 25 del Dlgs 460/1997, recante disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi, ha previsto l’inserimento nel Dpr 600/1973, dopo l’articolo 20, dell’articolo 20-bis, ai sensi del quale, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, le Onlus devono redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.
È stata proprio la spettanza delle numerose agevolazioni che ha reso “necessario ed appropriato” – tanto emerge dalla relazione governativa a commento del menzionato articolo 25 – istituire obblighi formali, alquanto stringenti, intesi come strumento di trasparenza ed efficienza della gestione. In caso di mancato rispetto degli obblighi contabili, le Onlus, previa cancellazione dall’Anagrafe unica, perdono i benefici fiscali indebitamente fruiti con recupero, quindi, dei tributi non corrisposti. Anche la Corte di cassazione, con sentenza 16713/2015, ha statuito che il predetto articolo 20-bis“semplicemente prevede la cancellazione dall’Anagrafe ONLUS dell’«organizzazione» iscritta che non abbia tenuto una regolare contabilità”.
La mancata o irregolare tenuta della contabilità non può essere sostituita dalla presenza di altri elementi, quali, ad esempio, lo svolgimento in concreto dell’attività a favore di taluni soggetti svantaggiati.
Infatti, l’accertamento dell’applicazione delle varie clausole che l’ente interessato è obbligato a inserire nel proprio atto costitutivo o nello statuto, espressamente elencate nel comma 1 dell’articolo 10 del Dlgs 460, come ad esempio la lettera d) che prevede “il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione (…)”, può essere esercitato in presenza di idonea documentazione contabile.
La Corte di cassazione, con sentenza 16418/2015, ad esempio, ha ritenuto legittimo il provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe unica di un ente, considerando che nella fattispecie esaminata, “a seguito della omessa tenuta delle scritture contabili, con riferimento al bilancio e al rendiconto annuale, «non è stato possibile accertare se gli utili erano stati utilizzati per finalità previste dallo statuto… né accertare se l’attività era stata esercitata nei confronti di persone socialmente svantaggiate, né…, la democraticità della gestione»”. Con la medesima sentenza, i giudici hanno altresì affermato che “Presupposto dell’iscrizione all’anagrafe ONLUS è la tenuta di ordinaria e regolare contabilità…”.