Il 7 giugno è stato presentato alla Camera il disegno di legge di ratifica della nuova Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Romania, sottoscritta a Riga il 25 aprile 2015 a margine della riunione informale del Consiglio Ecofin (Atto della Camera n. 3880). Il trattato oggetto di ratifica, conforme alla più recente versione del Modello internazionale predisposto dall’Ocse, sostituisce integralmente la vigente Convenzione firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977 e ratificata con la Legge n. 680 del 18 ottobre 1978, in vigore dal 6 febbraio 1979, la quale cesserà di avere effetto dall’entrata in vigore del nuovo accordo (paragrafo numero 3 dell’articolo 29).
Le imposte sui redditi
L’ambito oggettivo di applicazione è limitato alle singole imposte sui redditi, Ire, Ires e Irap (articolo 2, paragrafo numero 3). L’articolo 4 detta i criteri per dirimere i conflitti nei casi di doppia residenza di persone fisiche e giuridiche. Con il nuovo accordo è stato modificato il paragrafo 3, in quanto, con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche, per la risoluzione dei casi di doppia residenza il testo previgente si limitava a fare riferimento alla sede della direzione effettiva. Nel nuovo testo, pur confermando il principio della sede della direzione effettiva, si prevede la possibilità per le autorità competenti di consultarsi al fine di risolvere la questione, nonché il diniego dei benefici convenzionali nel caso di mancato accordo fra le due autorità.
Il caso delle imprese associate
In materia di imprese associate (articolo 9), è stato concordato un testo aggiornato secondo il modello OCSE. In tal senso, conformemente alla normativa italiana (articolo 110, comma 7 del Tuir), è stato aggiunto il paragrafo 2, nel quale si prevede che gli aggiustamenti, operati da una amministrazione fiscale a fronte di rettifiche effettuate nell’altro Stato contraente, possono essere effettuati soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all’articolo 25 della Convenzione.
La tassazione di dividendi e interessi
Per quanto riguarda la tassazione di dividendi ed interessi (articoli 10 ed 11) sono state previste aliquote differenziate di ritenute alla fonte, rispetto al testo attualmente vigente nel quale è prevista un’aliquota unica del 10%. Per i dividendi, è stabilita un’aliquota generale del 5% (contro il 15% del Modello convenzionale), a cui si affianca un’aliquota ridotta del 0%, nel caso di redditi corrisposti ad imprese collegate, che detengono almeno il 10% del capitale delle partecipate. Per gli interessi, è stata adottata un’aliquota unica del 5%, a fronte del 10% prevista dal Modello. Con riferimento agli stessi, nell’ambito di rapporti finanziari all’interno di gruppi societari, il paragrafo 7 dell’articolo 11, limita il campo di applicazione dei benefici convenzionali alla quota di interessi che sarebbe stata determinata qualora il creditore ed il debitore fossero stati soggetti terzi. Per le royalties (articolo 12), la tassazione concorrente è limitata nello Stato della fonte con un’aliquota generale del 5% ed anche per questa fattispecie reddituale è stata introdotta una disposizione che limita i benefici convenzionali alla sola parte di canoni che sarebbe stata determinata qualora il creditore ed il debitore fossero stati soggetti terzi. Per quanto riguarda i flussi di dividendi, interessi e canoni tra imprese consociate residenti in Stati dell’Unione Europea, i paragrafi n. 3 e 4 del Protocollo Aggiuntivo fanno salve le disposizioni contenute nella Direttiva madre-figlia per i dividendi (direttiva Ue n. 2011/96/UE) e la direttiva interessi e royalties (direttiva n. 2003/49/CE). L’ultimo paragrafo di ciascuno dei tre articoli contiene, inoltre, una disposizione antielusiva finalizzata a disapplicare il trattamento convenzionale favorevole qualora lo scopo del beneficiario dei redditi sia stato quello di ottenere i benefici del trattato per mezzo di operazioni artificiose.
Le plusvalenze da cessione di partecipazioni in società immobiliari
L’articolo 13 è stato aggiornato inserendo anche il nuovo paragrafo 4, in base al quale le plusvalenze da cessione di partecipazioni in società immobiliari (con immobili situati in uno Stato contraente) sono soggette a tassazione concorrente, anziché esclusiva nello Stato di residenza, come previsto per la cessione degli altri tipi di partecipazioni (paragrafo 5). A differenza del Modello convenzionale nel rispetto della prassi negoziale italiana, il trattato mantiene l’articolo 14 (Professioni Indipendenti) che prevede, quale principio generale, l’imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario del reddito. L’imposizione diventa concorrente se il beneficiario possiede una base fissa nello Stato della fonte, nel quale sono svolte le prestazioni. Con riferimento ai redditi di lavoro subordinato, l’articolo 15 è in linea con il Modello OCSE. Tuttavia, nell’ottica delle disposizioni pattizie intese ad evitare comportamenti elusivi, è stato inoltre previsto (paragrafo 4) uno speciale regime di tassazione del trattamento di fine rapporto o indennità similari, in base al quale tali redditi sono soggetti a tassazione concorrente tra lo Stato della fonte e quello di residenza del beneficiario.
La tassazione esclusiva delle pensioni private
L’articolo 18, conformemente al Modello, prevede la tassazione esclusiva delle pensioni private nello Stato di residenza del beneficiario. Mentre l’articolo 19 prevede che le pensioni corrisposte da uno Stato in corrispettivo di servizi resi a questo, sono imponibili in maniera esclusiva nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell’altro Stato e ne abbia la nazionalità. In quest’ultimo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell’altro Stato. L’articolo 22 conferma il principio generale di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore, di tutte le altre tipologie reddituali non oggetto di uno specifico articolo della Convenzione.
Come dirimere le controversie
La nuova convenzione, all’articolo 25, conferma il ricorso alle procedure amichevoli allo scopo di dirimere le controversie di tipo interpretativo o applicativo della convenzione. Il paragrafo 7 del Protocollo Aggiuntivo fa salve le disposizioni della Convenzione 90/436/CEE relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.
Lo scambio di informazioni fiscali
L’articolo 26 della Convenzione, relativo allo scambio d’informazioni, è conforme al più recente standard OCSE, con espressa previsione del superamento del segreto bancario. L’articolo 28, in materia di rimborsi, legittima la facoltà dei sostituti di imposta di applicare la ritenuta ordinaria prevista dalle legislazioni domestiche, subordinando l’applicazione del beneficio convenzionale alla richiesta del rimborso della maggiore imposta subita. L’ultimo paragrafo del Protocollo interpretativo ed integrativo contiene infine una disposizione, diretta a contrastare e prevenire possibili fenomeni elusivi ed evasivi, che fa salva l’applicazione delle norme nazionali in tema di prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscale.