Particolare attenzione è rivolta ai nuclei più numerosi, a quelli con disabili gravi e minori risorse economiche, che chiedono di accedere ai servizi sociali previsti in loro favore
Nuovo Isee, nuove regole. Questo è quanto stabilisce il Dpcm n. 159 del 5 dicembre 2013 con il quale è stato approvato il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 di venerdì 24 gennaio, che entrerà in vigore l’8 febbraio.
Il nuovo modello per la dichiarazione Isee è più attinente alle condizioni economiche che si determinano in un periodo di crisi, elaborando un calcolo differenziato a seconda del tipo di aiuto richiesto.
Il decreto prevede che l’Isee sia uno strumento unificato, sull’intero territorio dello Stato, di valutazione della condizione economica di quanti richiedono prestazioni sociali agevolate, definendo l’indicatore quale misuratore del “livello essenziale delle prestazioni” e introducendo, tra l’altro, anche l’elaborazione di un “Isee corrente” – nel caso di variazione del reddito corrente superiore al 25% – che permette all’interessato di aggiornare il proprio stato in base ai diversi eventi che possono intervenire, quali, ad esempio, la perdita del lavoro. In questo caso non si farà riferimento alla sola situazione dell’anno precedente ma si terrà conto anche di quanto intervenuto nel frattempo per avere una “fotografia” più realistica della condizione del nucleo familiare preso in esame.
L’Isee è differenziato a seconda del tipo di prestazione richiesta e per le seguenti prestazioni:
- ·agevolate di natura sociosanitaria
- ·agevolate rivolte a minorenni quando i genitori non siano conviventi
- ·per il diritto allo studio universitario.
Tra le novità da evidenziare quella più rilevante riguarda la determinazione del reddito da prendere in considerazione per l’accesso ai servizi sociali previsti in favore di famiglie e persone in difficoltà. L’Isee, nato nel 1998, consiste in una combinazione di reddito e patrimonio valutata a livello familiare attraverso una “scala di equivalenza” che si applica soprattutto alle prestazioni di welfare locali, quali l’accesso agli asili nido, i servizi socio-sanitari domiciliari e residenziali, le mense scolastiche, eccetera.
Nel modello “riformato” vengono riportate tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti, quali le pensioni di invalidità, l’indennità di accompagnamento, gli assegni al nucleo familiare, l’assegno sociale e tutte le forme di sussidio erogate dalla Pubblica amministrazione.
Concorrono alla formazione del reddito familiare anche i redditi dei contribuenti minimi, i redditi da cedolare secca sugli affitti e quelli dei premi di produttività, mentre restano fuori, ad esempio, il costo dell’abitazione, gli assegni di mantenimento o le spese sostenute da persone affette da disabilità o non autosufficienti. Per questi ultimi è, inoltre, ammessa la deduzione dei trasferimenti esenti d’imposta nel caso in cui vengono utilizzati per pagare badanti o la retta di ricovero in strutture assistenziali.
Viene introdotto uno sconto generale per dipendenti e pensionati del 20% fino alla concorrenza massima di 3mila euro per i dipendenti e di mille euro per i pensionati.
Sotto nuove regole anche la determinazione del patrimonio immobiliare: passa da 5.165 a 7mila euro l’importo massimo del canone di affitto che può essere portato in deduzione, incrementato di 500 euro per ogni figlio conviventi oltre il secondo. Per le case di proprietà viene considerato, ai fini della determinazione del reddito patrimoniale, solo il valore della casa che supera il valore del mutuo ancora residuo con un trattamento particolare per la prima casa. È, infatti, stabilito che il valore della casa di abitazione non concorre al calcolo se inferiore a 52.500 euro, incrementato di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo
Stabilita una franchigia a favore delle famiglie con componenti disabili, che ammonta a 4mila euro per una disabilità media, sale a 5.500 euro in caso di disabilità grave e arriva fino a 7mila euro in presenza di persone non autosufficienti. Tali somme vengono aumentate rispettivamente a 5.500, 7.500 e 9.500 se la persona disabile è minorenne.
Il nuovo sistema di calcolo si fonda solo in parte sull’autodichiarazione rilasciata dal richiedente poiché i dati fiscali più rilevanti saranno compilati “direttamente” dalla Pubblica amministrazione, che potrà accedere e incrociare le informazioni contenute nelle banche dati dell’Inps, dell’Agenzia delle Entrate e dell’Anagrafe tributaria.
Per dare forma attuativa al contenuto del Dpcm è previsto che – entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto e, quindi, entro il 9 maggio) – il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, su proposta dell’Inps, sentita l’Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, pubblichi un provvedimento con cui verrà definito il nuovo modello, con le relative istruzioni, della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) che il richiedente dovrà compilare e consegnare per ottenere l’Isee.
La Dsu potrà essere presentata ai Comuni o ai Caf o inoltrata direttamente dall’interessato all’ente erogatore della prima prestazione oppure, anche invia telematica, alla sede dell’Inps competente per territorio.
Entro il prossimo 8 giugno, infine, è previsto che gli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate si adeguino alle disposizioni contenute nel Dpcm rendendo operativo il nuovo indicatore della situazione economica equivalente.
FONTE: Fisco Oggi (giornale on line dell’Agenzia delle Entrate)
AUTORE: Lilia Chini