Il decreto semplificazioni azzera l’autonomia impositiva degli enti locali.


La legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. decreto “Semplificazioni e governance”) ha introdotto un nuovo canone per le infrastrutture riguardanti le telecomunicazioni.

L’art. 40 comma 5-ter della legge n. 108/2021 ha infatti inserito il comma 831-bis nella legge n. 160/2019, intervenendo così nella parte riguardante il nuovo canone unico patrimoniale e stabilendo che gli operatori che forniscono  servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica siano soggetti a un canone pari ad 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente.

L’intervento normativo è stato  inserito nell’ambito del decreto che ha per oggetto gli aspetti di governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi privo di qualsiasi attinenza alla materia dei tributi locali. Lo stesso però  non sarà privo di rilevanza per le casse degli enti locali, andando ad incidere significativamente sull’applicazione del nuovo canone unico patrimoniale, modificando ed innovando di fatto il regime previsto per la tassazione di antenne, tralicci e ripetitori di varia natura.

Nuovo canone sulle antenne: tariffa unica per i gestori di servizi telefonici e radiotelevisivi

Come detto, la nuova tariffa è infatti prevista nella misura fissa di  800,00 euro per tutte le occupazioni, realizzate con infrastrutture di telecomunicazione, quali ad esempio impianti per telefonia mobile, ripetitori e stazioni radio. Un regime speciale e diverso quindi, rispetto a quello disciplinato dal comma 831 della L. 160/2019 per tutte le occupazioni di suolo effettuate con cavi e condutture dai fornitori di servizi di pubblica utilità.

Peculiarità del nuovo canone è che lo stesso non è in alcun modo modificabile dal singolo ente, e non potrà essere maggiorato recita la norma “da alcun tipo di onere finanziario o ulteriore contributo di qualsiasi natura”. Su questo il legislatore è stato quindi estremamente categorico, prevedendo unicamente che gli importi a favore degli enti vengano rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

Un provvedimento che vede certamente mortificata l’autonomia impositiva degli enti locali,  al fine di garantire uniformità nelle condizioni praticate su tutto il territorio nazionale evitando sperequazioni di carattere territoriale, ma che avrà sicuramente ricadute sui conti di quei comuni che avevano previsto tariffe di importo più elevato per le occupazioni di suolo effettuate tramite simili infrastrutture.

Ulteriore criticità deriva poi dal fatto che il nuovo canone, essendo stato introdotto dalla Legge di conversione n. 108/2021, è entrato in vigore dalla fine di luglio, ma la norma prevede che il relativo pagamento debba essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione; appare pertanto ragionevole ritenere che la nuova disposizione troverà applicazione soltanto a partire dall’anno 2022, facendo salvi gli importi eventualmente già richiesti dagli enti agli operatori per l’annualità 2021.

 


Fonte: articolo di Francesco Foglia