albo-esperti-crisi-impresaCrisi di Impresa: via all’albo per curatori, liquidatori e commissari con requisiti diversi da quelli per gli esperti in composizione negoziata.


Entrato formalmente in vigore mercoledì 6 luglio il decreto del ministero della Giustizia 75/2022, che dà attuazione (con due anni di ritardo, dato che era atteso entro la primavera 2020) al Codice della crisi contenuto nel decreto legislativo 14 del 2019 e disciplina «l’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi».

Con le recenti disposizioni in materia di Crisi di Impresa risulta introdotta non solo una nuova configurazione degli “assetti organizzativi” ma anche l’individuazione delle situazioni di “allarme” di una possibile situazione di difficoltà aziendale.

Sono trascorsi, ormai circa due anni e mezzo dall’approvazione delle norme riguardanti il Codice della Crisi, ma la sua entrata in vigore è stata fin da subito oggetto di continui rinvii e se non intervengono ulteriori proroghe, il D.L. n. 118/2021  dispone:

  • al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa;
  • e al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore del Titolo II, parte 1 sulla disciplina dell’allerta e della composizione assistita della crisi.

Il nuovo albo per gli esperti di crisi di Impresa

Come riportato nel Decreto, l’albo è articolato in due sezioni:

  • sezione ordinaria;
  • sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI).

L’iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l’iscrizione nella sezione componenti dell’OCRI.

Ma come si può accedere all’albo in questione?

Requisiti per iscrizione

Nell’albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all’articolo 356, commi 2 e 3, del Codice.

Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.

Colui che richiede l’iscrizione nell’albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente:

  • la specifica indicazione della sezione dell’albo per la quale richiede l’iscrizione;
  • certificazione attestante l’albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione;
  • certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’ordinamento professionale di appartenenza;
  • documenti che riportano di  essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine
  • la certificazione comprovante l’assolvimento degli obblighi formativi, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura;
  • ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità;
  • una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità;
  • l’indicazione della casella di posta elettronica certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni;
  • l’attestazione del pagamento del contributo per l’iscrizione all’albo.

Procedimento di iscrizione

La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, dovrà essere presentata, unitamente agli allegati, in modalità telematica. I documenti allegati sono associati alla domanda mediante idonei strumenti tecnici.

N.B. Tuttavia all’appello manca un decreto dirigenziale della Giustizia con le specifiche tecniche per inserire i dati degli iscritti e presentare le domande di iscrizione (per emanarlo è indicato un termine di sei mesi, con anche un passaggio dal Garante privacy). E a oggi non è stato approvato il modulo per la domanda di iscrizione da inviare in via telematica.

Contributo per l’iscrizione all’albo

Per l’iscrizione all’albo è dovuto un contributo di centocinquanta euro. Inoltre, per il mantenimento dell’albo è posto a carico dell’iscritto un contributo annuo sempre di centocinquanta euro, dovuto dall’anno successivo a quello dell’iscrizione.

Il testo del Decreto

Potete consultare qui il testo completo del Decreto 75/2022 del Ministero della Giustizia.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it