Ecco quali sono le novità previste in materia di notifiche degli atti tributari via PEC, alla luce delle recenti proposte normative attualmente al vaglio dell’esecutivo.
Viviamo in un’era digitale in cui l’innovazione sta rivoluzionando ogni aspetto della nostra vita quotidiana. In questa trasformazione, anche il mondo tributario non è immune ai cambiamenti.
In particolare il panorama leglislativo concernente la notificazione via PEC degli atti tributari potrebbe essere modificato grazie alla nuova bozza del d.lgs. sul procedimento accertativo.
La normativa attuale
A regimentare in primo luogo la riscossione delle entrate tributarie in Italia è il Decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 600, che contiene disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
In seguito, conformemente all’articolo 3-bis della Legge n. 53 del 1994, è stata disciplinata la notifica telematica degli avvisi di riscossione, che avviene attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo risultante dai registri pubblici.
Questa pratica rispetta non solo la normativa generale ma anche quella regolamentare riguardante la firma, la trasmissione e la ricezione di documenti digitali.
Inoltre, in particolare, l’articolo 16-ter del Decreto Legislativo n. 179/2012 specifica che, per quanto concerne la notificazione e la comunicazione di atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, i pubblici elenchi comprendono tre registri essenziali: IPA, REGINDE e INI-PEC.
Quali novità sulle notifiche degli atti tributari via PEC?
La nuova bozza normativa, in particolare, interviene su tutta la materia, abrogando il comma 7 dell’art. 60 del DPR 600/1973, che era stato a sua volta introdotto dal decreto legge 193/2016 e introducendo un nuovo apposito art. 60-ter.
Procedura Semplificata di Notifica
Secondo la nuova propsta di regolamentazione, tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio attraverso la posta elettronica certificata (PEC).
La nuova procedura di notifica rappresenta un’eccezione alle norme stabilite precedentemente:
- Deroga all’art. 149-bis c.p.c.: La procedura di notifica via PEC si applica in deroga a quanto previsto dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile che stabilisce le modalità tradizionali di notifica degli atti giudiziari.
- Incompatibilità con le norme delle singole leggi di imposta: La procedura via PEC è preferita anche rispetto alle modalità di notificazione previste dalle leggi fiscali specifiche, in quanto queste modalità potrebbero essere incompatibili con il rivisitato articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In altre parole, la nuova normativa stabilisce un metodo uniforme che prevale sulle disposizioni specifiche delle leggi fiscali quando si tratta di notifiche via PEC.
- Osservanza del d.p.r. 11.2.2005, n. 68: La procedura di notifica tramite PEC deve essere condotta nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Questo decreto stabilisce le norme e le regole per l’uso della posta elettronica certificata, garantendo standard di sicurezza e autenticità nei processi di comunicazione e notifica.
Pubbliche Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi
Se il destinatario è una pubblica amministrazione o un gestore di pubblici servizi, la notifica avviene al domicilio risultante dall’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi (IPA).
Imprese, Professionisti e Altri Enti
Per imprese individuali o costituite in forma societaria, professionisti e altri enti, la notifica può essere effettuata ai domicili digitali presenti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).
Scenari particolari
La procedura della notifica tramite PEC diventa la regola principale per superare eccezioni di legittimità relative a eventuali irregolarità nelle notifiche tradizionali.
Domicilio digitale saturo
- Primo Tentativo: Inizialmente, l’ufficio procede con il primo invio della notifica al domicilio digitale del destinatario tramite PEC. Se la casella di posta elettronica certificata del destinatario è piena (saturo), la notifica non può essere consegnata con successo.
- Secondo Tentativo: In risposta a questa situazione, l’ufficio adotta un approccio flessibile e concede al destinatario un periodo di almeno 7 giorni per liberare spazio nella sua casella di PEC. Dopo questo periodo, viene effettuato un secondo tentativo di consegna della notifica.
- Errore persistente: Se, nonostante il secondo tentativo, la casella di PEC del destinatario risulta ancora satura, o se il servizio di recapito certificato è nuovamente incapace di consegnare la notifica, si applicano disposizioni specifiche, che citiamo nella prossima sezione.
- Domicilio Non Valido o Inattivo: Inoltre, se il domicilio digitale indicato non è valido o attivo, si adottano le stesse misure specifiche che citiamo tra poco. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, se il destinatario ha cambiato il proprio domicilio digitale senza informare l’ufficio competente o se il domicilio digitale è stato disabilitato.
Applicazione di specifiche disposizioni
- Notifiche con il sistema tradizionale: In queste situazioni sopra citate, dedicate all’irreperibilità del domicilio digitale, anziché continuare con la notifica tramite PEC, vengono applicate specifiche disposizioni alternative. Ciò include l’applicazione delle norme tradizionali di notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.
- Modalità differenti per i privati: Per esempio, per imprese individuali, società, professionisti e altri enti, la notificazione potrebbe avvenire mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Sepa con conseguente pubblicazione dell’avviso per i successivi 15 giorni.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it