In caso di notificazione a mezzo del servizio postale, laddove l’atto non possa essere materialmente recapitato, per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità, assenza di altri legittimi consegnatari, la notifica si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con cui si dà notizia all’interessato della giacenza dell’atto.
Questa la regola esplicitata dalla sentenza n. 26088 del 30 dicembre 2015, in cui la Corte ha escluso che, in dette ipotesi, la notifica possa ritenersi perfezionata nel momento, successivo ai dieci giorni di legge, in cui avvenga l’effettivo ritiro dell’atto presso l’ufficio postale.
La vicenda processuale
La Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto da un contribuente avverso la sentenza della Ctp, che aveva dichiarato inammissibili per tardività cinque ricorsi contro avvisi di accertamento Ici notificati da un Comune.
Il Collegio di seconde cure confermava l’inammissibilità rilevata in primo grado, osservando che gli accertamenti erano stati notificati “per compiuta giacenza” il 7 gennaio 2007, mentre il ricorso era stato proposto soltanto il successivo 8 giugno, ben oltre il termine decadenziale di “sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto” fissato dall’articolo 21, comma 1, del Dlgs 546/1992.
Nel ricorso per cassazione, l’interessato, invocando l’applicazione del principio di “scissione degli effetti della notifica” – in virtù del quale occorre tener conto del diverso momento perfezionativo della notificazione per il notificante e per il destinatario – ribadiva che, nella specie, l’originaria impugnazione doveva considerarsi tempestiva poiché l’atto era stato ritirato presso l’ufficio postale di giacenza il 12 aprile 2007, giorno dal quale, asseritamente, andava dunque computato il termine per presentare il gravame.
La pronuncia della Corte
Il Collegio di nomofilachìa ha affermato la manifesta infondatezza della doglianza, procedendo a una puntuale ricostruzione delle regole che disciplinano il perfezionamento della notificazione degli atti (compresi quelli tributari) quando per la notifica ci si avvalga del mezzo postale ai sensi della legge 890/1982.
In proposito, spiega la Corte, occorre tener conto di quanto stabilito dall’articolo 8 di detta legge per le ipotesi in cui l’agente postale non possa materialmente recapitare il piego presso l’indirizzo del destinatario, per temporanea assenza di questi o per mancanza, inidoneità, assenza delle altre persone che la legge abilita alla ricezione per conto dell’interessato.
Per queste situazioni, la norma prevede che, lo stesso giorno del mancato recapito, il piego venga depositato presso l’ufficio postale preposto alla consegna e che, contestualmente, venga data notizia al destinatario del tentativo di notifica e del deposito in parola, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In base al secondo comma del medesimo articolo 8, la comunicazione di avvenuto deposito (Cad) contiene, tra l’altro, l’indicazione della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale presso cui l’atto è in giacenza, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ritiro entro sei mesi, con l’avvertimento che “la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito” e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente. Il successivo quarto comma precisa ancora che la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla spedizione della Cad, oppure “dalla data di ritiro del piego, se anteriore”.
La scissione temporale degli effetti della notifica, spiega la pronuncia, seppure operante, non è tale da spostare il momento perfezionativo per il destinatario oltre il decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata che informa l’interessato dell’avvenuto deposito. Nel caso di specie, dunque, correttamente entrambi i collegi di merito avevano ritenuto inammissibile per tardività il ricorso introduttivo, in quanto proposto ben oltre il sessantesimo giorno dal perfezionamento della notifica, computato secondo quanto spiegato.
Osservazioni
La notificazione di qualsiasi atto – compresi quindi anche gli atti tributari – si sostanzia in un procedimento, le cui forme sono predeterminate dalla legge, finalizzato a determinare la conoscenza “legale” dell’atto in capo al destinatario. Ci si riferisce alla conoscenza “legale” perché, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, dopo che siano state osservate tutte le formalità di legge, a prescindere dalla effettiva ricezione e quindi dalla conoscenza “effettiva” del contenuto dell’atto da parte del destinatario (Cassazione, pronuncia 26501/2014 e, a sezioni, unite, 23675/2014, ove si precisa che “l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, pur costituendo lo scopo della notificazione, rimane estranea alla sua struttura”).
Questa regola è uno strumento di garanzia a favore del notificante, la cui attività non può essere paralizzata dall’eventuale atteggiamento oppositivo del destinatario, che potrebbe sottrarsi indebitamente agli effetti della notificazione.
Oltre a ciò, per assicurare la certezza dei rapporti giuridici, la legge si preoccupa anche di stabilire in quale momento ciascuna forma di notificazione si intende perfezionata, sia per il notificante che per il destinatario. Così, in virtù del principio di “anticipazione degli effetti della notifica”, qualunque notificazione si intende perfezionata per il richiedente, sempre che lo stesso accada anche nei confronti del destinatario, quando sono compiute le formalità direttamente imposte dalla legge al notificante, ossia al momento della consegna dell’atto all’agente notificatore (ufficiale giudiziario e, ove consentito dalla legge, messo comunale, ufficio postale, eccetera) che, nel relativo procedimento, funge da tramite necessario tra il notificante e il destinatario dell’atto (da ultimo, Cassazione, sentenze 21281/2015, 18643/2015 e 15650/2015).
Per quanto riguarda poi la posizione del destinatario, come anticipato, il legislatore appresta degli strumenti che consentono di individuare in modo oggettivo e univoco il momento in cui la notifica si intende perfezionata nei suoi confronti e dal quale iniziano a decorrere i termini perentori per porre in essere eventuali attività (ad esempio, l’impugnativa giurisdizionale) a tutela dei propri interessi, in assenza delle quali gli effetti dell’atto si consolidano.
Un’ipotesi tipica di quest’ultima situazione è quella di cui la Cassazione si è occupata nel caso in commento. Quando, in sede di notifica postale dell’atto, il materiale recapito è impedito da circostanze contingenti (temporanea assenza del destinatario; assenza, incapacità, rifiuto da parte di altri possibili consegnatari), il procedimento si perfeziona comunque e la notifica produce i suoi effetti tipici nei confronti del destinatario anche quando questi non si premuri di ritirare l’atto che lo riguarda.
In particolare, in queste ipotesi, a seguito del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e della spedizione all’interessato di una raccomandata che lo avvisa di detto deposito, la notifica è perfezionata per “compiuta giacenza” decorsi dieci giorni dalla spedizione dell’avviso del deposito. Ai fini del perfezionamento nei confronti del diretto interessato, non ha quindi effetto alcuno la circostanza che l’atto venga ritirato decorso detto lasso temporale.
La regola in questione è finalizzata a evitare che il destinatario, artatamente, possa ritardare a proprio vantaggio l’inizio della decorrenza di eventuali termini che lo riguardano: trattasi di un punto fermo da tenere ben presente quando si debbono valutare la correttezza e gli effetti di una notificazione.