La notifica della cartella esattoriale è un procedimento normativamente disciplinato attraverso il quale il soggetto notificatore comunica formalmente l’esistenza di un atto al suo destinatario entro i termini fissati per legge. Ma quando è impugnabile?
In quali modi l’Agenzia di riscossione può fare la notifica della cartella di pagamento? Si procede nei seguenti tre modi:
- Il postino;
- il messo notificatore;
- o la Posta elettronica certificata, cioè la Pec.
Tuttavia esistono dei vizi che, di solito, vengono fatti valere per rendere impugnabile la notifica della cartella esattoriale. Soprattutto nel terzo caso sopra citato, quello della notifica a mezzo PEC.
L’agente della riscossione, pur essendo legittimato a notificare i provvedimenti esattoriali con lo strumento della posta elettronica certificata, non sempre nel fare ciò si attiene al preciso e rigoroso dettato normativo impostogli dal Legislatore.
La notifica della cartella esattoriale per Pec può essere effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate senza bisogno di rivolgersi all’Ufficiale giudiziario o all’intermediazione di altri soggetti. Per il notificante la notifica degli atti si considera perfezionata nel momento in cui il gestore della PEC trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale.
Essa certifica l’avvenuta spedizione del messaggio e per il destinatario alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della PEC trasmette all’ufficio o, laddove la casella di posta elettronica certificata risultasse essere satura, non valida o non attiva, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso sul sito internet della Camera di Commercio.
In una recente Sentenza della CTP Salerno (sentenza n. 456 del 12 febbraio 2018), ha ritenuto che la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato “.pdf”, senza l’estensione “.p7m”, non sia valida e di conseguenza renda illegittima l’intera cartella.
La certificazione della firma è, infatti, attestata dall’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la “busta crittografica”, che contiene al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica.
Non finisce qui. Anche nei casi di consegna a mano esistono delle “scappatoie”.
Se il contribuente non ha ricevuto alcuna notifica prima della cartella? Potrebbe essere perché, quando è passato il postino o l’ufficiale del Comune, non era a casa. In tale ipotesi però egli deve aver ricevuto la raccomandata informativa che lo avvisa della giacenza dell’atto rispettivamente alle poste o al Comune. Senza tale avviso la cartella è nulla.