La Corte di Cassazione, all’interno della decisione numero 1937/2024, ha fornito alcune interessanti indicazioni in merito alla notifica dell’avviso di accertamento tramite PEC.
La pronuncia giuridica della Cassazione fornisce importanti chiarimenti sulla validità delle notifiche via PEC, la legittimazione del concessionario per il servizio di riscossione e le condizioni per l’esenzione dalle sanzioni in caso di incertezza normativa oggettiva.
La sentenza offre orientamenti significativi per i contribuenti e le autorità fiscali, delineando i parametri per una corretta applicazione delle norme tributarie. La decisione sottolinea la flessibilità del sistema digitale elettronico nel contesto delle notifiche fiscali, purché si rispettino i principi fondamentali di informazione e conoscenza da parte del contribuente entro i termini stabiliti per la decadenza.
Nello specifico i giudici cassazionisti, con una sola sentenza, hanno affrontato tre questioni di rilevanza nel contesto fiscale italiano collegate a questa materia: argomenti che andremo brevemente ad approfondire qui di seguito.
Notifica dell’avviso di accertamento tramite PEC
La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato la questione della notifica dell’avviso di accertamento dell’Imposta Municipale Unica (IMU) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Il contribuente aveva sollevato dubbi sulla validità di questa notifica, sostenendo possibili violazioni normative.
La Corte ha respinto le obiezioni del contribuente, confermando che un avviso di accertamento firmato digitalmente è valido, indipendentemente dalle specifiche regole temporali in vigore. In altre parole, l’uso della firma digitale nella notifica tramite PEC non rende nullo l’atto, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti nel periodo considerato.
Un punto importante evidenziato dalla Corte riguarda l’irregolarità della notifica tramite PEC. Anche se la procedura non ha seguito tutte le formalità richieste, la Corte ha chiarito che ciò non comporta automaticamente la nullità dell’atto.
In pratica, ciò significa che, nonostante la mancanza di conformità alle norme procedurali, la notifica può essere considerata valida a condizione che il contribuente ne sia stato adeguatamente informato entro il termine di decadenza stabilito dalla legge.
Sanzioni e incertezza normativa
In secondo luogo i giudici si sono brevemente soffermati sulla nullità delle sanzioni irrogate nell’avviso di accertamento per l'”incertezza normativa oggettiva”. La contribuente aveva invocato questa esimente, sostenendo che le innovazioni normative intervenute avevano generato incertezza.
Tuttavia, la Corte ha respinto questa censura, sottolineando che l’incertezza normativa tributaria richiede la dimostrazione di circostanze specifiche e rilevanti. Nel caso in esame, le deduzioni difensive della contribuente non sono state considerate sufficientemente specifiche per disapplicare le sanzioni.
Servizi di riscossione e concessionari
Infine l’ultimo focus enunciato riguarda la legittimazione processuale del concessionario affidatario del servizio di riscossione per conto dell’Ente.
I giudici hanno chiarito che che se il Comune affida il servizio di riscossione ad un soggetto terzo, la legittimazione processuale per le controversie in materia spetta al concessionario, non al Comune. Tale legittimazione deriva dall’attribuzione di specifici poteri, compresa la gestione delle controversie.
Il testo della pronuncia della Cassazione
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Io preferisco le comicazione con pec. Perche il cartaceo avvolte non arriva, pero risulta come se la lettera non e stata accettata dall’interessato poi a soppresa arriva quella di riscossioni , preferisco la pec.
Condivido perché esiste una tempistica nelle scadenze e una privacy e a volte cancellano i nominativi dai campanelli. Sarebbe ancora meglio un messaggio una email e una pec . Non ti possono querelare per aver suonato il campanello e cercato il contribuente com è successo alla medesima. Se il contribuente si trova in stato di assente/ non trovato/ non piu’ residente perché trasferito in casa circondariale irreperibilita’ certa e tutti lì confermano per ritrovarti i legali che querelano affermando che il messo non si è recato per la notifica dell’atto a chi poteva essere notificato l’atto giudiziario se suoni e… Leggi il resto »