Note di variazione IVA nel concordato preventivo: arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 113 del 18 dicembre 2018.
L’articolo 26, comma 2 del d.P.R. 633 del 1972 prevede che,
“Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente allaregistrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.”
Se l’emissione delle note di variazione è antecedente il 1° gennaio 2017, il diritto alla detrazione può essere esercitato “con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto”; a decorrere invece dal 1° gennaio 2017, la detrazione può essere esercitata al più tardi “con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”.
La nota di variazione emessa decorsi tali termini, non legittima l’emittente alla detrazione e non obbliga alla registrazione chi la riceve. Non ha, invece, alcuna rilevanza ai fini del diritto alla detrazione la data di ricezione della nota di variazione.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
In merito, si dichiara che:
“1) L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la riduzione delle obbligazioni di un debitore risultante dall’omologazione definitiva di un concordato costituisce un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni, ai sensi di tale disposizione.
2) L’articolo 185, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che la riduzione delle obbligazioni di un debitore risultante dall’omologazione definitiva di un concordato non costituisce un caso di operazione totalmente o parzialmente non pagata che non dà luogo a una rettifica della detrazione operata inizialmente, allorché tale riduzione è definitiva, circostanza che spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare.
3) L’articolo 185, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, al fine di attuare la facoltà prevista in tale disposizione, uno Stato membro non è tenuto a prevedere espressamente un obbligo di rettifica delle detrazioni in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate.”
La normativa nazionale (articolo 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1973), tuttavia, come già detto, qualifica le procedure concorsuali come causa del “mancato pagamento in tutto o in parte del prezzo convenuto”, cui consegue il diritto del debitore al mantenimento della detrazione dell’IVA conseguente all’operazione originaria.
In allegato il testo del documento.