Nota di Variazione IVA: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate arrivano attraverso la Circolare N. 19/E, dal titolo “Chiarimenti sulla disciplina del Gruppo IVA contenuta nel Titolo V-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nel D.M. 6 aprile 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze”.
In primo luogo, ai sensi dell’articolo 70-bis, del D.P.R. n. 633, possono divenire un Gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter.
Non possono partecipare a un Gruppo IVA:
a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;
b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell’articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all’articolo 70- decies, comma 3, terzo periodo del D.P.R. n. 633;
d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.
Nota di Variazione IVA
La Nota di Variazione è un documento che serve a correggere in aumento o in diminuzione una fattura emessa con valori errati. Questo tipo di documento, disciplinato dall’articolo 26 del DPR 633/72, deve essere emesso quando, dopo l’emissione della fattura e/o la sua registrazione, si verificano delle circostanze tali da determinare una variazione (in aumento o in diminuzione) di quanto indicato.
Ecco alcuni esempi:
- quando viene riscontrato un errore nella aliquota IVA applicata, o nella base imponibile oppure nell’imposta;
- quando viene riconosciuto al cliente uno sconto o un abbuono non riportato in fattura;
- quando l’operazione, per varie cause, viene resa nulla come ad esempio con la rescissione o l’annullamento del contratto di vendita.
Regole per il Gruppo IVA
Il rappresentante del Gruppo IVA effettua:
– le comunicazioni dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate (articolo 21 del D.L. n. 78/2010, disposizione che sarà abrogata dal 1° gennaio 2019, ovvero articolo 1, D.Lgs. n. 127/2015) nonché delle relative note di variazione;
– la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA (articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010).
In capo al rappresentante del Gruppo è posto, inoltre, l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA relativa alle attività svolte dal Gruppo, con la richiesta di rimborso dell’eventuale imposta a credito, giuste le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto.
L’indicazione dei suddetti adempimenti, in ogni caso, non è esaustiva; in via generale, infatti, come previsto dal comma 4 dell’articolo 70-quinquies del D.P.R. n. 633 e ribadito dal comma 1 dell’articolo 2 del Decreto, il Gruppo IVA assume tutti gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA per le operazioni effettuate dai partecipanti (dovrà, per esempio, presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie).
In allegato il testo della Circolare.