naviLa precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue e dalla Convenzione di Montego Bay del 1982.

 


 

Con la risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare”, rilevante per l’applicazione del regime di non imponibilità Iva (articolo 8-bis, lettera a, Dpr 633/1972). Tale norma recepisce nell’ordinamento nazionale quanto stabilito dal diritto europeo in materia di esenzione di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi relative alle “navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciale, industriale e della pesca” (articolo 148, lettera a, direttiva 112/2006/Ce, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto).

Sull’esatta portata del regime di esenzione, la Corte di giustizia Ue è intervenuta in più occasioni. Gli eurogiudici hanno innanzitutto precisato che, per beneficiare del regime di non imponibilità, la condizione della navigazione “in alto mare” non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e a quelle adibite alla pesca costiera (cfr Cgue, Elmeka, cause riunite, C-181/04 e C-183/04). Infatti, tale condizione deve essere soddisfatta con esclusivo riferimento alle navi che effettuano servizio di trasporto a pagamento di passeggeri ovvero sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca. Inoltre, gli Stati membri, nell’applicare il regime di non imponibilità, non possono basarsi esclusivamente su criteri oggettivi, quali la lunghezza o la stazza delle imbarcazioni (cfr Cgue, Commissione/Francia, C-197/12).

 

Peraltro, per delimitare i confini del regime in esame, occorre fare riferimento anche alla Convenzione di Montego Bay, in base alla quale per “alto mare” deve intendersi quella parte di mare che eccede il limite massimo di 12 miglia nautiche misurate a partire dalle linee di base previste dal diritto internazionale.

 

Sulla base delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea e di quanto previsto dalla citata Convenzione, l’Agenzia delle Entrate, quindi, precisa che, nell’ambito dell’ordinamento interno, una nave possa essere considerata “adibita alla navigazione in alto mare” se, con riferimento all’anno precedente, ha effettuato in misura superiore al 70% viaggi oltre le 12 miglia marine. Tale condizione, inoltre, deve essere verificata per ciascun periodo d’imposta sulla base di documentazione ufficiale.

 

Infine, l’amministrazione finanziaria chiarisce anche i limiti in cui il regime di non imponibilità può essere applicato in via anticipata con riferimento agli acquisti di navi in fase di costruzione ovvero di navi che non hanno ancora effettuato alcun viaggio in mare. In entrambe le ipotesi, è necessaria un’apposita dichiarazione dell’armatore, dalla quale risulti che la nave sarà effettivamente adibita alla navigazione in alto mare. La condizione della navigazione in alto mare oltre il 70% dei viaggi deve essere verificata entro un anno dal varo, salvo variazioni dell’imposta (articolo 26 del Dpr 633/1972).