Nessuna sanzione fiscale per gli eredi: la Cassazione, con una recente pronuncia, cambia le carte in tavola su un argomento “molto caldo”. Scopriamone di più.
Ecco cosa ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n 6500/2019 in materia di eredi e sanzioni fiscali.
Nel caso specifico, è stato il ricorso degli eredi di uomo proprietario di un terreno che aveva impugnato due avvisi di accertamento ICI (ora IMU) ed era poi deceduto nel corso del giudizio.
Nel caso esaminato si parlava di un inesatto o mancato versamento dell’IMU da parte del de cuius con riferimento ad un terreno edificabile. I figli del proprietario defunto che aveva pagato l’imposta come se l’appezzamento fosse agricolo hanno presentato ricorso in Cassazione opponendosi al’atto impositivo dopo che la Ctp e la Ctr Roma avevano dato ragione al Fisco.
La Corte, in questo caso, chiarisce se delle sanzioni amministrative – tra cui sono comprese anche quelle tributarie – risponde solo il responsabile della condotta (così come avviene nell’ambito penale) oppure se il debito si trasferisce anche agli eredi.
Le conclusioni della Cassazione
Secondo la Corte
“le sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione delle norme tributarie hanno carattere afflittivo, onde devono inquadrarsi nella categoria dell’illecito amministrativo di natura punitiva, disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, essendo commisurate alla gravità della violazione ed alla personalità del trasgressore, con la conseguenza che ad esse si applica il principio generale sancito dall’art. 7 della legge n. 689 cit., secondo cui l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi (Cass. civ. sez. V., 28/05/2008, n.13894; Cass. civ. sez V 15.10.2018, n. 25644).”
Pertanto, come appare chiaro dal testo, gli eredi non sono tenuti a pagare le sanzioni fiscali del congiunto venuto a mancare.