Con circolare del 15 aprile 2016, il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti in materia di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del Codice della Strada, mediante bonifico bancario e strumenti elettronici di pagamento. Chi ha pagato le sanzioni in oggetto mediante bonifico bancario o postale o utilizzando altri strumenti elettronici di pagamento può far affidamento su due giorni ulteriori di franchigia per l’accredito della valuta.
La norma si applica “a tutti i verbali per i quali il pagamento della sanzione sia intervenuto con le modalità e termini in argomento con esclusione, per quanto concerne la competenza degli organi di polizia stradale, di quelli per i quali si sia formato il ruolo”.
Come noto, entro 60 giorni dalla notifica di una multa, l’automobilista ha la possibilità di pagare l’importo ridotto del 50%. Entro 5 giorni dalla notifica, viene applicato un ulteriore “sconto” del 30%. E’ fondamentale pagare entro la scadenza: se si paga l’importo ridotto anche con un solo giorno di ritardo, ci arriveranno ingiunzioni o cartelle esattoriali con l’importo raddoppiato e caricato di spese e more.
Il Dl 69/2013 convertito con modificazione dalla legge 98/2013 introduce con effetto dal 21 agosto, la possibilità di ridurre del 30 per cento le sanzioni amministrative, ha previsto l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico, ed ha, infine, aperto la strada alle procedure per la notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata, senza spese per il destinatario.