multe codice della stradaLa Sesta Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 8282/2016 pubblicata il 27.4.2016 ha ritenuto corretta la motivazione sulla compensazione delle spese di lite affermando che “il comportamento del vigile risulta corretto perché non era dato riscontrare la presenza del tagliando, né, se anche fosse stato lasciato sul sedile, in tale posizione sarebbe stato agevole operare il dovuto controllo”: evidentemente affidato al buon senso dei conducenti esporre in modo visibile il tagliando, per agevolare l’attività di controllo e per evitare disguidi.

 

Va infatti esclusa la sanzionabilità del comportamento poichè la mancata regolare esposizione non può essere assimilata alla mancanza di titolo abilitante alla sosta, tuttavia l’operato dell’agente accertatore è stato corretto. Il giudice di pace ha correttamente escluso che, la mancata adeguata esposizione del tagliando potesse legittimare la contestazione della violazione, in quanto, nonostante l’auto fosse in sosta senza tagliando di pagamento, successivamente è emerso che contravventore-opponente aveva pagato il corrispettivo della sosta, il cui tagliando non era stato esposto in maniera visibile.

 

Il ticket che non viene esposto sul parabrezza non legittima la contravvenzione per violazione delle norme sulla sosta a pagamento. Anche se non esiste una norma che disciplini le modalità di esposizione del tagliando, è onere dell’automobilista scegliere dove renderlo massimamente visibile.

 

Il vigile o l’ausiliario del traffico vengono sollevati da ogni responsabilità in quanto il loro operato è corretto: dal momento che non si accorge della presenza del tagliando, il controllore compie il proprio dovere facendo una contravvenzione. In questo caso la multa è determinata piuttosto da un comportamento erroneo dell’automobilista.