multa-pagata-ritardo-maggiorazioneViolazione del Codice della Strada: se la Multa è pagata in ritardo la maggiorazione a quanto ammonta? La decisione della Cassazione.


Un automobilista proponeva ricorso in opposizione al Giudice di Pace avverso la cartella di pagamento con la quale gli veniva richiesto il pagamento di una data somma, composta dagli importi previsti da due verbali di accertamento di infrazioni al Codice stradale e dalle maggiorazioni.

 

La Corte costituzionale, con la sentenza n.308/1999, ha infatti affermato che la maggiorazione di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 27, riveste carattere di sanzione aggiuntiva e deve dunque tenersi distinta dalla sanzione di cui all’articolo 203 C.d.S., che ha natura di sanzione principale.

 

La sanzione aggiuntiva prevista in materia di sanzioni amministrative dalla L. n. 689 del 1989, articolo 27, per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello di esigibilita’ della sanzione, e’ dunque compatibile e si applica anche in materia di violazioni del codice della strada.

 

Secondo il più recente indirizzo della Cassazione cui intende darsi continuità, la maggiorazione del 10% semestrale, prevista dalla L. n. 689 del 1981, articolo 27, si applica alle violazioni del codice della strada (Cass. 22100/2007; 1884/2016).

 

Essa si applica anche con riferimento alle sanzioni stradali,“... sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Corte di Cassazione, sezione III civile, n. 21259/2016.

 

I tempi per la notifica resteranno invariati, quindi quelli già previsti dal codice della strada. La notifica si riterrà spedita nel momento in cui verrà generata la ricevuta di accettazione della PEC.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.