Via libera all’accesso gratutito da parte dei Comuni alle banche dati della Motorizzazione civile e di Aci-Pra. Ad accendere il semaforo verde è l’Avvocatura del Comune di Roma.
Nello specifico, l’ Avvocatura del Comune di Roma ha risposto al quesito con Nota avente ad oggetto: “Oneri per il collegamento alla Banche Dati ACI e MCTC per le informazioni relative ai veicoli contravvenzionati (risposta nota Prot. QB/171597 del 02/03/2016)”, nella quale evidenzia come dal quadro normativo delineato ai sensi del CAD, art. 5 D.l.vo 82/2005 sembra potersi affermare con sufficiente certezza che i servizi in oggetto dovrebbero essere forniti a titolo gratuito.
L’Avvocatura ha riconosciuto la questione che qualsiasi dato della P.a., se necessario per compiti istituzionali, deve essere accessibile e fruibile senza oneri a carico della amministrazione richiedente.
Il D. Lgs. 82/2005 infatti dispone ulteriormente all’art. 58 c.2 che: “Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera er.
Occorre a questo punto sgombrare il campo da possibili equivoci in ordine all’applicabilità della citata normativa all’ACI, dal momento che si potrebbero nutrire dubbi sul suo inquadramento tra le Pubbliche Amministrazioni: dispone l’art. 2 c. 2 del C.A.D. che “Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165‘, tra le quali rientrano gli enti pubblici non economici, e va detto che la giurisprudenza ha appunto chiarito la natura di Ente pubblico non economico dell’ACI non solo relativamente all’attività di tenuta del P.RA, ma persino con riguardo alla sua funzione di vertice dell’associazionismo sportivo automobilistico.
In definitiva, dal quadro normativo delineato sembra potersi affermare con sufficiente certezza che i servizi in oggetto dovrebbero essere forniti a Roma Capitale a titolo gratuito. Qualora ciò non bastasse, nel giugno 2013 l’Agenzia per l’Italia Digitale (presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), ha emanato delle “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni“, nella quale si afferma molto chiaramente, a pago 22, quanto segue: “6.5 Oneri economici Tutte le convenzioni per l’accesso telematico ai dati delle pubbliChe amministrazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni devono avvenire senza oneri economici. secondo quanto previsto dall’art. 58. comma 2 del CAD. Di tale indicazione deve essere data esplicita evidenza all’interno della convenzione.”.
In allegato il testo completo della nota.