A decorrere dall’1 gennaio 2015, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (e-commerce diretto) rese a consumatori finali (B2C) sono soggette a Iva nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha l’indirizzo permanente o è abitualmente residente anziché nel Paese del prestatore, per effetto delle modifiche apportate alla direttiva 2006/112/Ce dalla direttiva 2008/8/Ce.
La normativa comunitaria, infatti, ha modificato il principio di territorialità Iva relativamente alle prestazioni di servizi nei rapporti fra soggetti passivi (B2B).
Pertanto, i servizi prestati a soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto (B2B) sono tassati nel luogo in cui è stabilito il committente mentre quelli forniti a consumatori privati (B2C) scontano il tributo nel paese del prestatore.
Tuttavia, con riferimento ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a consumatori finali (B2C), il paese di imposizione è quello di consumo, per cui, a partire dall’1 gennaio 2015, gli operatori che effettuano i suddetti servizi, versano l’Iva allo Stato membro di identificazione, che nel regime Ue coincide con quello in cui il soggetto ha fissato la sede della propria attività economica o, in alternativa, quello in cui dispone di una stabile organizzazione, mentre, nel regime non Ue, è un qualsiasi Paese membro in cui il soggetto passivo sceglie di identificarsi.
Allo scopo di semplificare la gestione degli adempimenti, normalmente previsti per gli operatori e-commerce dall’articolo 35 ter del Dpr 633/72, la normativa europea ha quindi previsto la creazione da parte di ogni Stato comunitario di un portale web denominato Mini One Stop Shop (Moss), per l’assolvimento degli adempimenti Iva relativi alle operazioni predette.
Con provvedimento 30 settembre 2014 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stato, quindi, stabilito che i soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione europea, dovranno effettuare una procedura di registrazione, esclusivamente in via diretta ed elettronica, attraverso le funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, utilizzano le funzionalità a essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali. La registrazione viene effettuata on line, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite.
I soggetti passivi, invece, domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, non stabiliti né identificati in alcuna nazione Ue, che scelgono di identificarsi nel nostro Paese, richiedono la registrazione compilando un modulo on line disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese.
Successivamente, il Centro operativo di Venezia, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione Iva attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice Pin, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha reso tempestivamente operativo il portale Moss domestico, offrendo la possibilità agli operatori sia nazionali che extra Ue di registrarsi al nuovo regime a partire dall’1 ottobre 2014 per poterne usufruire già dal primo trimestre del 2015.
Pertanto, il Moss è chiaramente una misura di semplificazione che evita agli operatori di doversi identificare in ogni Paese membro di consumo in cui sono effettuate le suddette prestazioni,registrandosi unicamente al portale web del proprio Stato membro di identificazione.
Infatti, il regime non-Ue (ex articoli 358-bis, 359 e seguenti della sesta direttiva) consente di identificarsi in un qualsiasi Paese membro, anche senza esservi stabiliti, e di provvedere in tale nazione a effettuare le dichiarazioni e i pagamenti dovuti. Per tali soggetti passivi, il Mossrappresenta l’evoluzione e l’ampliamento del regime V@t on e-services di cui all’articolo 74-quinquies del Dpr 633/1972.
Il regime Ue, disciplinato dagli articoli 369-bis e seguenti della direttiva 2006/112/Ce, invece, interessa i soggetti passivi residenti nell’Unione europea e quelli non residenti che hanno una stabile organizzazione nella Comunità europea, per i quali lo Stato di identificazione è rispettivamente quello di residenza e quello della stabile organizzazione.
In entrambi i casi (Ue e non Ue), il contribuente potrà avere solo uno Stato membro di identificazione e tutti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a consumatori finali dovranno essere dichiarati mediante il Moss dal contribuente, soggetto passivo, che abbia deciso di avvalersene.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORE: Nicola Orabona